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Sas estinta. L’accomandante non risponde dei debiti societari se non nei limiti della quota a lui liquidata

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Sas estinta. L’accomandante non risponde dei debiti societari se non nei limiti della quota a lui liquidata

mercoledì, 11 febbraio 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 5 febbraio scorso, la numero 2470, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate promosso contro la pronuncia della Commissione tributaria della Campania in un caso in cui la CTR aveva annullato la cartella di pagamento notificata al socio accomandante di una sas estinta riferita al mancato pagamento dell’imposta di registro e ad altre sanzioni.

La Corte di Cassazione, sposando le argomentazioni dei giudici tributari di merito, ha evidenziato con la sua pronuncia, che nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., la quale disposizione, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale norma a regolare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013).  

Una volta cancellata la società, dunque, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 с.с..

In altre occasioni, peraltro, la Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che «Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci» (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 - 01). 

In queste circostanze, la prova è, dunque, a carico del fisco. 

Il ricorso viene rigettato, poichè l’amministrazione finanziaria stessa non ha dimostrato in maniera effettiva (e dunque non bastano le presunzioni), la distribuzione di somme ai soci in forza di un bilancio in liquidazione, ovvero in assenza di questo, mediante altre modalità distributive.

 

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