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Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate) e scioglimento riserva

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Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate) e scioglimento riserva

lunedì, 16 febbraio 2026

A febbraio 2026, è stata sciolta la riserva sull’accr 9 dicembre 2025 per il Settore Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate).

Scioglimento riserva

Le Segreterie Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, in data 3 febbraio 2026 hanno formalizzato lo scioglimento della riserva dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 09.12.2025 del CCNL unico dei servizi ambientali 18 maggio 2022, valido per il periodo 1° gennaio 2025/31 dicembre 2027.

L’accordo di rinnovo in esame individua un trattamento economico complessivo (TEC) a regime per il triennio 2025-2027 costituito da:

  1. Incremento delle retribuzioni base parametrali;
  2. Trattamenti economici in materia di Welfare;
  3. Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (Erap);
  4. Copertura periodo 1.1.2025 - 30.12.2025.

Inoltre, l’accordo in esame ha previsto una nuova scala classificativa e parametrale, ossia viene individuata una nuova scala classificativa articolata su 8 livelli di inquadramento più il livello Quadri, cui corrispondono 15 nuovi parametri retributivi, rispettivamente decorrenti dall’1.2.2026 (entrata in vigore della nuova classificazione) e dall’1.10.2026 come da tabella. Nella tabella sono rappresentate altresì le confluenze degli inquadramenti attualmente in vigore nella nuova scala nella fase di prima applicazione. In particolare,

  1. Il livello J con decorrenza 1.2.2026 confluisce nel nuovo livello D2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali già esistenti che prevedono percorsi di progressione e sviluppo professionale dei lavoratori inquadrati nel livello J.
  2. Il precedente livello 1B confluisce nel livello D2, con assorbimento degli eventuali ad personam previsti dalla vigente disciplina contrattuale.
  3. I lavoratori inquadrati nei nuovi livelli Al e Q mantengono la differenza rispetto all'attuale retribuzione base sotto forma di assegni ad personam in cifra fissa non rivalutabile né assorbibile, neanche in caso di passaggio di livello e/o di passaggio di gestione ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L..

Si confermano tutte le regole previste dall'attuale art. 15, commi 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 del C.C.N.L. per l'accesso alla posizione parametrale superiore s del medesimo livello; si conferma altresì la clausola contrattuale del comma 20 dell'attuale art 15.

I lavoratori già inquadrati nei livelli da 1 a Q del previgente modello classificativo vengono inquadrati nel nuovo sistema secondo la tabella di confluenza allegata; ove in base alle declaratorie di cui al successivo punto 3 il corretto livello di inquadramento della posizione risultasse inferiore, il livello attuale sarà comunque mantenuto ad personam a tutti gli effetti contrattuali.

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