A febbraio 2026, per i lavoratori del Settore Pulizia (Artigianato), ci sono importanti novità.
Novità
L’accordo di rinnovo 17 dicembre 2025, con vigenza 1.01.2025-31.12.2028, si applica al personale dipendente da imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge 8-8-1985, n. 443 e successive modificazioni, esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Con l’accordo in esame, sono previste importanti novità per febbraio 2026:
a) Periodi di prova
Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
- mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 1° livello;
- mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 2° livello;
- mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 3° e 4° livello;
- mesi 2 per i lavoratori inquadrati al 3°S;
- giorni 40 lavorativi per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 17.
Durante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 1° livello e durante il primo mese per i lavoratori di 2° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.
La modifica inerente alla durata del periodo di prova dei lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello prevista nella presente ipotesi di accordo troverà applicazione per le assunzioni effettuate a decorrere dall’1.2.2026. Per le assunzioni effettuate in data antecedente all’1.2.2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.
b) Preavviso di licenziamento o dimissioni
La modifica inerente al periodo di preavviso prevista nella ipotesi di accordo 17.12.2025 trova applicazione per i licenziamenti e le dimissioni effettuate a decorrere dall’1.2.2026. Per i licenziamenti e le dimissioni effettuati in data antecedente all’1.2.2026 continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
c) Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (dall’1.1.2025 al 31.12.2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 104,00 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026, la seconda pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell’"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2026.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.