Con la Circolare n. 8 del 02 febbraio 2026, l’INPS comunica le aliquote contributive e i valori massimali e minimali per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995.
Parasubordinati e committenti
1. Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per l’anno 2026 l’aliquota contributiva e di computo ai fini dell’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%.
Sono vigenti altresì le seguenti aliquote:
- 0,50%, ai sensi dell’art. 59, c. 16, della L. 449/1997, volta al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, disposta anch’essa dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007 e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791, della L. 296/2006;
- 1,31%, disposta dall’art. 1, c. 223, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con la quale si prevede l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati, in tal caso, i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione, nonché da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, dottorato di ricerca, incarichi di ricerca, assegno, borsa di studio.
Si ricorda che l’aliquota (comprensiva dell’aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive deve essere applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.
2. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva
Sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le aliquote previste per l’anno 2026 pari a:
- 33% ai fini IVS nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 24% ai fini IVS nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 2,03% aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.
3. Lavoro sportivo nel settore di dilettantismo
Con la circolare n. 88 del 31ottobre 2023 sono state illustrate le novità legislative e le modalità operative per la determinazione della contribuzione dovuta e la relativa esposizione sul flusso Uniemens, nonché le modalità di pagamento tramite il modello F24.
3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figura assimilate del lavoro sportivo
Per l’anno 2026 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini IVS.
Si ricorda che la contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui e deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Sono inoltre dovute ulteriori aliquote aggiuntive, calcolate anch’esse sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui:
- 0,50%, ai sensi dell’art. 59, c. 16, della L. 449/1997;
- 0,22%, disposta anch’essa dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007 e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791, della L. 296/2006;
- 1,31%, disposta dall’art. 1, c. 223, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 24%.
Si ricorda che sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021, che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
L’aliquota contributiva ai fini IVS è pari al 25%. Si sottolinea che il pagamento della contribuzione previdenziale è previsto al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa, e che fino al 31 dicembre 2027 l’imponibile contributivo è calcolato sul 50% dei compensi erogati.
Sono inoltre previste, nel caso in cui il soggetto non abbia altre forme di previdenza obbligatorie, le seguenti aliquote aggiuntive, calcolate sulla totalità dei compensi, se superata la franchigia di 5.000 euro annui:
- 0,50%, ai sensi dell’art. 59, c. 16, della L. 449/1997;
- 0,22%, disposta anch’essa dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007 e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791, della L. 296/2006;
- 1,31%, disposta dall’art. 1, c. 223, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2026, l’aliquota da applicare è pari al 24% ai fini IVS, calcolata, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell’imponibile contributivo.
Aliquote contributive e di computo per professionisti
Le aliquote previste per l’anno 2026 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
- aliquota contributiva IVS in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’art. 59, c. 16, della L. 449/1997 e dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007;
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35%, ,35% così come disposto dall’art. 1, c. 154, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto l’aumento dell’aliquota di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997, per i soggetti di cui al c. 143, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
Per i titolari di reddito autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, l’aliquota è fissata al 24%.
1. Professionisti del settore sportivo e dilettantistico
L’aliquota è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria. La contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui e, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell’imponibile contributivo.
Si ricorda che, è dovuta altresì la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, per un’aliquota totale, dunque, del 26,07%. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.
Ripartizione dell’onere contributivo
1. Committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
2. Professionisti
L’onere contributivo è a carico dei professionisti stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali fissate per il pagamento delle imposte sui redditi previste per l’anno 2026. Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2026 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2026.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026
Quanto corrisposto entro il 12 del mese di gennaio è considerato percepito nel periodo di imposta precedente; vi devono pertanto essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2025.
Massimale e minimale
- Massimale: 122.295 euro.
- Minimale: 18.808 euro.
Accredito contributivo
Gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- professionisti:
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
- 4.702,00 euro ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del TUIR del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini IVS e 201,25 euro per aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all’1,07%;
- parasubordinati e figure assimilate:
- 6.342,06 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici euro) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.903,25 euro (di cui 4.702,00 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti in Gestione separata come Liberi professionisti per i quali l’Ente locali applica l’aliquota del 26,07%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
- 4.895,72 euro (di cui 4.513,92 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti presso la cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 4.702,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, applicando l’aliquota del 25% ai fini pensionistici e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.