Con la Risoluzione n. 4 del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 1, comma 237, della Legge di Bilancio 2026 (i.e. L. 199/2025) prevede che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti il versamento di tale imposta tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1077” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1611” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1934” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1935” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1314” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione”.
I codici tributo sono esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando come “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e come “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Sono altresì istituiti dei nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP):
- “179E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “180E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “181E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Similmente a quanto indicato per il modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.