L’istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate riguardava il caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora all’estero dal 2024 come dipendente e che applicava, ai fini della determinazione del redditi, la disciplina delle retribuzioni convenzioni ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis, del TUIR; lo stesso chiedeva se i contributi assistenziali e previdenziali versati nel 2024 all’estero fossero oneri deducibili del proprio reddito complessivo e caso affermativo, come far valere tale deducibilità in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
L’art. 51 comma 8-bis del TUIR dispone che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».
Suddetto criterio si rivolge a tutti quei soggetti che, pur svolgendo attività lavorativa all’estero, mantengano la residenza in Italia e comporta che il reddito derivante da lavoro dipendente sia assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile una retribuzione convenzionale e non quella effettivamente corrisposta al lavoratore.
In merito alla richiesta dell’istante circa la possibilità di dedurre dal proprio reddito i contributi assistenziali e previdenziali versati in ottemperanza di legge, è stata riconosciuta, in via interpretativa, tale possibilità, constatando che tali contributi sarebbero comunque deducibili per il lavoratore ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. E) del TUIR.
La Corte di Cassazione ha altresì ribadito questa possibilità con la sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024 ove ha affermato che «nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l'esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo» in quanto «tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c'è un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo [...]. Ne consegue che, in mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest'ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir.».
Ciò comporta la possibilità per l’Istante di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro nello Stato estero.