Con la Risposta a interpello 7 novembre 2025, n. 288, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina della liquidazione IVA di gruppo e, in particolare, alle modalità di compensazione delle eccedenze di credito IVA senza l’obbligo di presentazione di una garanzia, come previsto dall’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
La fattispecie
Nel caso in esame, l’istante, società olandese, identificata ai fini IVA in Italia dall'11 novembre 2022 e operante nel commercio all'ingrosso, dopo aver gestito le attività tramite una stabile organizzazione italiana (mai effettivamente operativa e chiusa nel 2022), ha optato per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) a partire da gennaio 2023 insieme alla controllata italiana.
Alle relative scadenze, la società ha presentato sia dichiarazioni IVA a zero sia richieste di rimborso, alcune delle quali ammesse, altre confluite in dichiarazioni successive a causa di problematiche procedurali legate alla presenza della stabile organizzazione.
L’istante, al fine di evitare di garantire le eccedenze di credito IVA residue delle società del gruppo compensate nell'anno 2024, vorrebbe integrare la dichiarazione IVA 2025 con apposizione del visto di conformità e con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Pertanto l’istante intende conoscere:
- i criteri per verificare la causa ostativa prevista per un'attività d'impresa che opera da meno di due anni, nel caso di compensazione delle proprie eccedenze di credito IVA nella liquidazione di gruppo (art. 38-bis, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);
- se è possibile evitare la presentazione di una garanzia trasmettendo una dichiarazione IVA integrativa con apposizione del visto di conformità entro i termini di accertamento (art. 57 D.P.R. n. 633/1972);
- le sanzioni dovute in caso di invio della dichiarazione IVA integrativa con visto di conformità entro i 90 giorni (artt. 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998), o in un momento successivo, ma comunque entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento;
- le modalità con cui debba certificare, ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia, le condizioni previste dall'art. 38-bis, commi 3, 4, 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972.
Soluzione delle Entrate
Si premette che l'art. 73, u.c., del D.P.R. n. 633/1972 ed il DM 13 dicembre 1979 disciplinano l'istituto della liquidazione IVA di gruppo, mediante il quale le società legate da rapporti di controllo possono compensare debiti e crediti IVA sorti in capo alle società facenti parte del ''perimetro di liquidazione''.
Ciò posto, con la Risposta all’interpello in esame, per quanto concerne il primo quesito, l’Agenzia Entrate non condivide il parere della società istante di considerare la prima importazione effettuata in Italia dalla casa madre come data di inizio del computo dei due anni, precisando che in base a quanto indicato dalla stessa società l’importazione è “confluita nella dichiarazione IVA 2022, anno 2021, trasmessa utilizzando la partita IVA della stabile organizzazione italiana” con conseguente recupero della relativa imposta. Inoltre, il fatto che la stabile organizzazione non ha mai effettivamente operato, rappresenta proprio quell’elemento di rischio attenzionato dalla normativa IVA. Infine, viene precisato sul punto che nel caso di compensazione infragruppo, la verifica dei requisiti va effettuata alla data di presentazione della dichiarazione IVA.
Con riguardo al secondo e terzo quesito, l’Agenzia chiarisce che il contribuente può modificare la scelta effettuata nella dichiarazione IVA annuale riguardo al credito chiesto a rimborso. Tale modifica può avvenire mediante dichiarazione integrativa, a condizione che non siano stati avviati controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e non sia già conclusa la fase istruttoria del rimborso. Sul punto viene ricordato che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni IVA infragruppo. In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l'obbligo, di natura costitutiva, è stato adempiuto (v. Circolare n. 33/E/2016).
In riferimento all’ultimo quesito, le Entrate, nel richiamare la Circolare n. 35/E/2015, chiariscono che è ammesso il ricorso all’istituto dell’integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omessi, nonché di correggere ed integrare le indicazioni rese sul presupposto di ottenere il rimborso o per la richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia non eseguite o eseguite non correttamente, purché siano rispettati modalità e termini temporali indicati dalla Risoluzione n. 99/E/2014.