Per i lavoratori del Settore Alimentari (Artigianato), a novembre, decorrono i nuovi minimi retributivi.
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo del 06 giugno 2024 con vigenza contrattuale del 01-1-2023/31-12-2026 si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all’Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare esercenti le seguenti attività: acque minerali e bibite in acqua minerale; alcolici in generale ed acqueviti; alcool;alimentari vari;alimenti dietetici e della prima infanzia; alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.) alimenti zootecnici; apicoltura; birra e malto;biscotti e fette biscottate;involucri naturali per salumi; cacao, cioccolato, caramelle e confetteria; condimenti e spezie; conserve animali; dolciaria; frantoi; gelateria; lattiere - casearia; lavorazioni e conserve ittiche; liquori, acque e bevande gassate e non;lievito; macellazione e lavorazione di carni;molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi; paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili; pasticceria fresca e conservata; pastificazione; piadina e similari; pizza; preparazioni alimentari varie;produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari, senza somministrazione diretta, destinati a qualsiasi tipologia di ristorazione. prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati; prodotti amidacei; prodotti di panetteria; produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;riserie;rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè; yogurterie; vini;zucchero e dolcificanti; produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio; produzione di ghiaccio.Settore Panificazione. Il presente C.C.N.L. si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Il presente C.C.N.L. si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. Con tale accordo i minimi retributivi saranno i seguenti:
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Liv |
Minimi fino al 31 ottobre 2025 |
Terza Tranche dal 1º novembre 2025 |
Minimi dal 1º novembre 2025 |
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ls |
2.368,16 |
71,87 |
2.439,97 |
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1 |
2.126,23 |
64,47 |
2.190,70 |
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2 |
1.946,47 |
59,02 |
2.005,49 |
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3A |
1.813,85 |
55,00 |
1.868,85 |
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3 |
1.715,64 |
52,02 |
1.767,66 |
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4 |
1.645,67 |
49,90 |
1.695,57 |
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5 |
1.569,68 |
47,60 |
1.617,28 |
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6 |
1.468,59 |
44,53 |
1.513,12 |