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Ristrutturazione immobile da non residente in Italia e misura della detrazione spettante

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Ristrutturazione immobile da non residente in Italia e misura della detrazione spettante

martedì, 28 ottobre 2025

Con la Risposta all’interpello 27 ottobre 2025, n. 273, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in materia di detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio realizzati su immobili situati in Italia e posseduti da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, precisando che detti soggetti possono beneficiare della detrazione IRPEF del 36% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, ma non della misura maggiorata del 50%, riservata “esclusivamente” agli interventi su immobili adibiti ad abitazione principale.

Il quesito

Nel caso di specie, same, un cittadino italiano residente fiscalmente in Svizzera e iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) ha eseguito nel 2025 lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo su un’abitazione di proprietà situata in Italia utilizzata soltanto durante i soggiorni in Italia, per vacanze o per adempiere a pratiche amministrative e fiscali.

Il contribuente dopo aver svolto i lavori ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, per le spese sostenute, sulla scorta delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) all'art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013) potesse beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le abitazioni principali, o se dovesse applicare l’aliquota “ordinaria” del 36%.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia Entrate, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha ricostruito la disciplina delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e le modifiche apportate dall’art. 1, comma 55, lett. b), n. 1) della legge di Bilancio 2025, la quale ha rideterminato le aliquote spettanti per gli anni 2025-2027, fissando:

  • una detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 (e 30% per il 2026-2027);
  • una maggiorazione al 50% per le spese del 2025 (e 36% per il 2026-2027) solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale del proprietario o titolare di un diritto reale.

La disposizione riciamata prevede nello specifico che “Per le spese documentate relative agli interventi indicati nell’art. 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un importo massimo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è elevata al 50% per le spese sostenute nel 2025 e al 36% per quelle sostenute nel 2026 e 2027, qualora gli interventi riguardino unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal titolare o da un familiare convivente.”

A tal fine, richiamando la Circolare n. 8/E/2025, le Entrate hanno ribadito che la nozione di “abitazione principale” coincide con quella prevista dall’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, che designa l’immobile nel quale il contribuente (o i suoi familiari) dimora abitualmente, cioè risiede e vive in modo continuativo.

Con precedenti documenti di prassi (Risoluzione n. 136/E/2008 e Circolare n. 13/E/2023), è stato precisato al riguardo che la residenza all’estero esclude la possibilità di considerare l’immobile in Italia come abitazione principale, in quanto non vi si ha la dimora abituale.

Di conseguenza, pur essendo proprietario e contribuente italiano, l’istante, residente in Svizzera, non soddisfa la condizione richiesta per accedere alla detrazione nella misura maggiorata del 50%.

Il contribuente potrà quindi usufruire della detrazione ordinaria - 36% - prevista per il 2025, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti normativi (documentazione delle spese, modalità di pagamento, tipologia di interventi, ecc.), non oggetto di valutazione nel parere.

Pertanto, per gli interventi edilizi su immobili in Italia di proprietà di soggetti residenti all’estero e iscritti all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate conferma che non è possibile applicare la detrazione del 50% prevista per le abitazioni principali, ma solo quella del 36%.

Il requisito della dimora abituale resta, infatti, incompatibile con la residenza fiscale all’estero.

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