In continuità con gli anni passati, anche per il 2025 è confermato l’esonero dell’11,50% per la riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile.
Il 24 Ottobre 2025 sul sito istituzionale del Dicastero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto del 29 settembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La suddetta riduzione è prevista ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, la cui misura è oggetto di verifica annuale da parte dei Ministeri competenti.
Si tratta di un’agevolazione spettante a diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali (a tempo pieno) sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, restando escluso il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
I lavoratori per cui è prevista l’applicazione dell’esonero, rientrare nelle seguenti classificazioni:
- dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- dai codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).
Restano, pertanto esclusi i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo.
Per le istruzioni operative in merito alla procedura di domanda per l’esonero contributivo, come di consueto, si dovrà attendere l’apposita comunicazione da parte dell’INPS.
Secondo quanto disposto negli anni precedenti, la domanda si presume dovrà essere presentata in via telematica, accedendo la sito dell’INPS e compilando il modulo “Rid-Edil”.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Istituto attribuirà poi un codice di autorizzazione.