Il messaggio in oggetto fornisce le indicazioni riguardo il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, con cui al comma 4 dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF per il medesimo anno di imposta. Pertanto, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2024, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2024.
Sono esclusi dal suddetto obbligo:
- Titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31/12/1994;
- Titolari di pensione di vecchiaia anche per coloro per cui viene liquidata nel sistema contributivo;
- Titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- Titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- Titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che nel corso del 2024 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.781,93 euro.
Non sono poi da considerarsi cumulabili:
- I redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private: tali redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
- Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
- Le indennità percepite dai pensionati per la funzione di giudice tributario;
- Le remunerazioni percepite dai sacerdoti.
Pertanto, i pensionati che non si trovato nelle suddette condizioni sono obbligati ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.
Per presentare la dichiarazione reddituale si deve autenticare al servizio online dell’INPS tramite identità digitale, accedendo al servizio “RED Precompilato”; nella schermata successiva occorrerà selezionale la campagna di riferimento “Campagna RED 2025 anno reddito richiesto 2024”.
Inoltre, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono poi tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire a tale titolo nel corso del 2025 (c.d. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2025). Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Analogamente, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:
- Data inizio = mese e anno di inizio del periodo di lavoro;
- Data fine = mese e anno di fine del periodo di lavoro;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.