Ai fini del versamento, tramite modello F24, dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore, a seguito dell’opzione per il regime transitorio applicabile nel settore della logistica, deve essere utilizzato il codice identificativo “66”.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, che la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025 ha istituito il predetto codice identificativo, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Nelle more dell’autorizzazione comunitaria, con la quale il Consiglio europeo potrà concedere il “via libera” all’applicazione del meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, l’art. 1, commi 59-63, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha stabilito che, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento della relativa IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Fermo quindi restando che l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime transitorio coincide con quello dell’inversione contabile, l’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate con apposito modello, approvato con il provvedimento n. 309107/E/2025, a partire dal 30 luglio 2025, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia.
In tal caso, la fattura è emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente:
- ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997, cioè mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione “orizzontale” dell’imposta da versare;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Con la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, ai fini del versamento dell’IVA con il modello F24.
Con la successiva risoluzione n. 53/E/2025 viene ulteriormente stabilito che, in sede di compilazione del modello F24:
- nella sezione “Contribuente” vanno riportati, nei relativi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore;
- il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.