Con la risposta ad interpello n. 219 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rispetto al trattamento fiscale della riserva di rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite riportate a nuovo, quando la società contribuente, con deliberazione di assemblea straordinaria, riduca detta riserva in misura corrispondente alle perdite.
Precisa l’amministrazione finanziaria che, in tali circostanze, la riserva non va assoggettata alle imposte ordinarie.
Il caso prospettato alle Entrate
La società istante ha ricevuto due partecipazioni da una scissione societaria.
A seguito di tale operazione, la società istante beneficiaria dei trasferimenti ha ottenuto un avanzo di fusione iscritto in bilancio quale patrimonio netto, come riserva di capitale e saldo attivo scaturito dalla rivalutazione compiuta dalla società scissa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 185/2008.
La Società intende ora procedere alla copertura delle perdite patrimoniali cumulate mediante utilizzo delle riserve disponibili e si pone, quindi, il problema di chiarire gli effetti fiscali dell'eventuale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione iscritto in applicazione del regime di rivalutazione di cui all'articolo 15, commi 16-23, del decreto legge n. 185/2008.
Il regime delineato, precisa l'istante, consente di ricondurre il saldo attivo di rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 tra le c.d. riserve tassabili solo in caso di distribuzione, ossia quelle riserve in sospensione d'imposta per le quali l'evento impositivo in capo alla società si verifica, esclusivamente, in caso di attribuzione in favore dei soci (cfr. circ. n. 57/E del 18.06.2001; circ. n. 6/E del 01.03.2022).
A parere della società, l'utilizzo per finalità interne, che non consentano, neppure in via indiretta, un'attribuzione ai soci, non comporta la tassazione del saldo attivo di rivalutazione in capo alla società.
In linea di principio, gli eventi che comportano l'estinzione o la riduzione definitiva del saldo attivo di rivalutazione senza generare il presupposto impositivo sono i seguenti: (i) la delibera di riduzione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci al momento (o dopo) l'utilizzo a copertura di perdite; (ii) la mancata ricostituzione per incapienza dell'incremento patrimoniale registrato dall'avente causa a seguito di un'operazione di fusione o di scissione ai sensi dell'art. 172, comma 5, secondo periodo, del TUIR (cfr. circ. n. 6/E del 01.03.2022). Riguardo all'utilizzo a copertura di perdite, sempre, ad avviso dell'Istante, sembra palese che il saldo attivo di rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 possa essere impiegato, senza effetti fiscali, sia per la copertura di perdite di esercizio sia per la copertura di risultati negativi cumulati (perdite di bilancio). Nel caso di specie, invece, la Società intende utilizzare il saldo attivo di rivalutazione soltanto dopo aver consumato tutte le altre riserve iscritte in bilancio.
Il parere delle Entrate
Le Entrate condividono la linea interpretativa prospettata dal contribuente, evidenziando che ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina il trattamento civilistico e fiscale del saldo attivo da rivalutazione, dal punto di vista fiscale, il saldo attivo si configura quale riserva in sospensione d'imposta la cui tassazione dipende dalla distribuzione ai soci o dalla devoluzione della stessa all'esterno dell'impresa (cfr. anche Circolare n. 6/E del 2022, seppur in relazione ad altro regime di rivalutazione).
Ne consegue che l'eventuale utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura delle perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della tassazione del saldo attivo di rivalutazione, in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti.
Dunque, nel caso in cui la riserva di rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite riportate a nuovo sia successivamente ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, dal punto di vista fiscale verrebbe definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare.