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Saldo attivo di rivalutazione. Per le Entrate non è soggetto ad imposta ordinaria

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Saldo attivo di rivalutazione. Per le Entrate non è soggetto ad imposta ordinaria

martedì, 26 agosto 2025

Con la risposta ad interpello n. 219 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rispetto al trattamento fiscale della riserva di rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite riportate a nuovo, quando la società contribuente, con deliberazione di assemblea straordinaria, riduca detta riserva in misura corrispondente alle perdite.

Precisa l’amministrazione finanziaria che, in tali circostanze, la riserva non va assoggettata alle imposte ordinarie.

Il caso prospettato alle Entrate

La società istante ha ricevuto due partecipazioni da una scissione societaria. 

A seguito di tale operazione, la società istante beneficiaria dei trasferimenti ha ottenuto un avanzo di fusione iscritto in bilancio quale patrimonio netto, come riserva di capitale e saldo attivo scaturito dalla rivalutazione compiuta dalla società scissa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 185/2008. 

La  Società  intende  ora procedere  alla  copertura  delle  perdite  patrimoniali  cumulate mediante  utilizzo  delle  riserve  disponibili  e  si  pone,  quindi,  il problema di chiarire gli effetti fiscali dell'eventuale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione iscritto in applicazione del regime di rivalutazione di cui all'articolo 15,  commi 16-23, del decreto legge n. 185/2008. 

Il  regime  delineato,  precisa  l'istante,  consente  di  ricondurre  il  saldo  attivo  di  rivalutazione  ex  decreto  legge  n.  185/2008  tra  le  c.d.  riserve  tassabili  solo  in  caso  di  distribuzione,  ossia  quelle  riserve  in  sospensione  d'imposta  per  le  quali  l'evento  impositivo in  capo  alla  società  si  verifica,  esclusivamente, in  caso  di  attribuzione in  favore dei soci (cfr. circ. n.  57/E del 18.06.2001; circ. n. 6/E del 01.03.2022).

A  parere  della società,  l'utilizzo  per  finalità  interne,  che  non  consentano,  neppure in via indiretta, un'attribuzione ai soci, non comporta la tassazione del saldo  attivo di rivalutazione in capo alla società. 

In linea di principio, gli eventi che comportano  l'estinzione o la riduzione definitiva del saldo attivo di rivalutazione senza generare il  presupposto impositivo sono i seguenti: (i) la delibera di riduzione assunta dall'assemblea  straordinaria dei soci al momento (o dopo) l'utilizzo a copertura di perdite; (ii) la mancata  ricostituzione per incapienza dell'incremento patrimoniale registrato dall'avente causa a  seguito di un'operazione di fusione o di scissione ai sensi dell'art. 172, comma 5, secondo  periodo, del TUIR (cfr. circ. n. 6/E del 01.03.2022). Riguardo all'utilizzo a copertura di perdite, sempre, ad avviso dell'Istante, sembra palese  che il saldo attivo di rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 possa essere impiegato, senza effetti fiscali, sia per la copertura di perdite di esercizio sia per la copertura di risultati negativi cumulati (perdite di bilancio). Nel  caso  di  specie,  invece,  la  Società  intende  utilizzare  il  saldo  attivo  di  rivalutazione  soltanto  dopo  aver  consumato  tutte  le  altre  riserve  iscritte  in  bilancio. 

Il parere delle Entrate

Le Entrate condividono la linea interpretativa prospettata dal contribuente, evidenziando che ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  che  disciplina  il  trattamento  civilistico  e  fiscale  del  saldo  attivo  da  rivalutazione,  dal  punto  di  vista  fiscale,  il  saldo  attivo  si  configura  quale  riserva  in  sospensione  d'imposta  la  cui  tassazione  dipende  dalla  distribuzione  ai  soci  o  dalla devoluzione della stessa all'esterno dell'impresa (cfr. anche Circolare n. 6/E del 2022, seppur in relazione ad altro regime di rivalutazione). 

Ne consegue che l'eventuale utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura  delle  perdite  riportate  a  nuovo  non  rappresenta  un  fenomeno  rilevante  ai  fini  della  tassazione del saldo attivo di rivalutazione, in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti. 

Dunque, nel caso in cui la riserva di rivalutazione utilizzata a copertura  delle  perdite  riportate  a  nuovo  sia  successivamente  ridotta  in  misura  corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea  straordinaria,  dal  punto  di  vista  fiscale  verrebbe  definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare.

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