L’accordo di rinnovo 14 luglio 2025, applicabile ai lavoratori del Settore Lapidei (Industria), ha modificato la disciplina dei permessi per eventi e cause particolari.
Permessi per eventi e cause particolari
Il 10 giugno 2025 le Parti avevano firmato un verbale di riunione che è stato formalizzato nell'accordo 14.7.2025, che si applica al settore dei lapidei e materiali estrattivi industria. L’accordo in esame ha modificato la disciplina dei permessi per eventi e cause particolari, il quale prevede che, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (art. 4 primo comma della Legge 8 marzo 2000 n° 53 e artt. 1 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000 n° 278: tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno), la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un ulteriore giorno di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
La/Il lavoratrice/ore straniero che dovesse recarsi nel suo paese di origine per i casi suddetti, avrà diritto a 2 giorni aggiuntivi di permesso retribuito (esibendo documentazione di viaggio). Per fruire del permesso il lavoratore/la lavoratrice è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore/la lavoratrice deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore /la lavoratrice è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore/la lavoratrice ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore/la lavoratrice è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone disabili dall'art. 33 della l. 1’4/1992, e successive modificazioni.
Al fine di promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo e di valorizzare la parità di genere, alla lavoratrice che soffra di forte dismenorrea, in forma tale da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere, certificata da un medico specialista, sarà riconosciuto un giorno di permesso retribuito in occasione di ogni evento mestruale (cd. “congedo mestruale”). La lavoratrice che intenda fruire del suddetto congedo dovrà presentare al datore di lavoro certificazione medica specialistica che attesti la condizione sopra indicata; tale certificazione dovrà essere rinnovata annualmente per poter fruire del congedo.
Al lavoratore al fine di favorire l’inserimento dei figli all’asilo nido/scuola materna, saranno riconosciute [8] 10 ore, anche frazionabili, di permesso retribuito.
Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (Legge 27.12.2019 n. 160: 10 giorni di congedo obbligatorio il cui trattamento economico è a carico dell’Inps), il lavoratore padre, in occasione della nascita del figlio, entro il quinto mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali o in caso di decesso perinatale, ha diritto a un ulteriore giorno di congedo obbligatorio retribuito.
Le Parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo contrattuale, procederanno immediatamente a una armonizzazione dello stesso alla nuova disciplina legale.
Nel caso di monogenitorialità, il lavoratore/la lavoratrice potrà rifiutarsi di compiere trasferte di durata continuativa superiore ad un mese entro il primo anno di vita del bambino, di due mesi entro il secondo anno di vita del bambino e di tre mesi entro il terzo anno di vita del bambino con un intervallo di almeno dieci giorni tra una trasferta e l’altra fermo restando le tutele prevista dalla legge.