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Opzione per il regime del risparmio amministrato a seguito del trasferimento all'estero della residenza fiscale

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Opzione per il regime del risparmio amministrato a seguito del trasferimento all'estero della residenza fiscale

lunedì, 25 agosto 2025

Con la Risposta a interpello 14 agosto 2025, n. 208, l'Agenzia delle Entrate ha risolto il caso dell’istante che chiede se a seguito del trasferimento della residenza fiscale all'estero sia obbligatorio o facoltativo il passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

La fattispecie

Il caso di specie riguarda un cittadino italiano, iscritto all’AIRE, che si è trasferito in Thailandia a gennaio 2025 ottenendo un visto per residenza decennale.

Fa presente di essere titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano, con opzione per il regime del risparmio amministrato previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997.

L’istante chiede in particolare se, a seguito del trasferimento della residenza fiscale all'estero, sia obbligatorio o facoltativo il passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997.

Choede inoltre se l'eventuale passaggio comporta la tassazione delle plusvalenze latenti sui titoli già detenuti nel deposito amministrato al momento del cambio di regime o di status fiscale.

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha premesso che non rientra nell’oggetto dell’interpello la verifica della residenza fiscale effettiva, trattandosi di un accertamento di fatto escluso dalla procedura, e che la valutazione si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dell’istante.

Sul piano normativo, l’Agenzia ha ricordato che il trasferimento di residenza all’estero non comporta automaticamente l’obbligo di modificare il regime fiscale prescelto per gli investimenti. Chi ha optato per il risparmio amministrato può continuare a beneficiarne anche dopo aver spostato la propria residenza fiscale fuori dall’Italia.

Questa posizione si basa su una valutazione approfondita del quadro normativo esistente, in particolare delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 461 del 1997. La normativa prevede due sistemi alternativi per la tassazione delle plusvalenze: il regime dichiarativo e quello del risparmio amministrato, ciascuno con caratteristiche e modalità operative specifiche.

Il regime dichiarativo comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze, da versare secondo le modalità previste per le imposte sui redditi. Il regime del risparmio amministrato, invece, consente il pagamento dell’imposta direttamente attraverso l’intermediario che gestisce il deposito titoli, semplificando notevolmente gli adempimenti per l’investitore.

Un aspetto particolare della Risposta in oggetto riguarda il trattamento riservato ai contribuenti non residenti. Le Entrate ricordano che per questa categoria di soggetti, il regime del risparmio amministrato è considerato quello “naturale” e si applica automaticamente anche senza una specifica opzione da parte dell’interessato.

Questa previsione deriva dalla Circolare n. 15 del 1998, che ha chiarito come l’imposta sostitutiva venga applicata direttamente dall’intermediario, salvo rinuncia esplicita dell’interessato al regime semplificato. Tale meccanismo riconosce la maggiore complessità che i non residenti potrebbero incontrare nella gestione diretta degli adempimenti fiscali.

Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Risposta in oggetto riguarda le conseguenze di un eventuale cambio di regime. L’Agenzia Entrate ha specificato che la revoca dell’opzione per il risparmio amministrato non costituisce un evento che determina automaticamente la realizzazione di plusvalenze tassabili.

Questo significa che se un contribuente decidesse di passare dal regime amministrato a quello dichiarativo, tale scelta non comporterebbe la necessità di pagare immediatamente le imposte sulle plusvalenze maturate ma non ancora realizzate sui titoli in portafoglio. Le plusvalenze continuerebbero a rimanere “latenti” fino al momento della loro effettiva realizzazione attraverso la vendita dei titoli.

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