Con la Risposta a interpello 8 agosto 2025, n. 207, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti necessari per chiedere il rimborso dell’imposta di registro corrisposta su canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria.
La fattispecie
Nel caso di specie, una società ha affittato all’Agenzia del demanio immobili, utilizzati da varie amministrazioni, situati nei comuni di Torino, Genova e Imperia, con contratti registrati il 28 giugno 2013.
Il 23 dicembre 2021 la conduttrice ha disdetto il contratto per l’immobile di Imperia, mentre, il 24 dicembre 2022, la locatrice ha disdetto i contratti relativi agli immobili di Torino e Genova con decorrenza 28 dicembre 2022.
Tuttavia, alla scadenza dei contratti, le sedi non sono state liberate ed è iniziata una vertenza per l’occupazione senza titolo dei fabbricati da parte delle amministrazioni, che si è conclusa con il versamento periodico, per tutto il 2023, di indennità risarcitorie da parte del Demanio a favore della società, la quale su tali somme ha pagato l’imposta di registro proporzionale del 3% e non dell'1% come invece previsto per la locazione di fabbricati strumentali da parte di soggetti IVA.
Successivamente, le parti interessate hanno deciso di utilizzare la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 69, legge n. 213/2023), che consente di rinunciare alle conseguenze delle disdette di eventuali contratti di locazione con effetto retroattivo.
Per quanto precede, la contribuente chiede quale sia la corretta qualificazione dell’imposta di registro dovuta sui canoni percepiti a titolo di risarcimento nel periodo di occupazione abusiva per i quali, nel 2023, ha pagato l’imposta di registro con aliquota del 3%.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'art. 4 del D.L. n. 351/2001 dispone che è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico.
In caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore.
Nella fattispecie di cui trattasi, le indennità risarcitorie percepite dall'istante per l'occupazione senza titolo degli immobili dopo la disdetta dei contratti di locazione sono state assoggettate a imposta di registro nella misura del 3%. A seguito della rinuncia alla disdetta, il rapporto locativo è retroagito alla data della disdetta e le indennità percepite sono state commutate in canoni di locazione, assoggettabili all'imposta di registro nella misura pari dell'1%. Di conseguenza, per le due annualità in considerazione l'istante ha corrisposto un'imposta maggiore di quanto dovuto, sulla scorta della novella avente efficacia retroattiva. Al fine di recuperare la maggiore imposta versata, può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il rimborso dell'imposta di registro deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente interessato entro 3 anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, come nel caso di specie, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
In alternativa al rimborso, l’istante può valutare di richiedere al medesimo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine di cui al detto art. 77, in occasione della presentazione della comunicazione di proroga dei contratti di locazione, che l'eccedenza dell'imposta di registro versata venga imputata al tributo dovuto per le annualità successive dei medesimi contratti.