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Con la srl estinta il credito è trasferito ai soci

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Con la srl estinta il credito è trasferito ai soci

venerdì, 18 luglio 2025

Con la cancellazione della srl dal registro delle imprese, il credito non si estingue, ma viene trasferito ai soci, salvo che gli stessi abbiano manifestato, anche solo per facta concludentia, di voler rimettere la pretesa creditoria.

Questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19550 del 16 luglio 2025 che, pronunciata a Sezioni Unite, scioglie il contrasto tra diversi orientamenti. 

La prova in giudizio della volontà da parte dei creditori di voler estinguere il credito spetta al debitore, in quanto il credito viene trasferito ai soci anche se non risulta iscritto nel bilancio di liquidazione. 

Se la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi, spiegano gli ermellini, ogni eccezione deve essere dimostrata; pertanto, sbaglia il Tribunale nel ritenere che con l’estinzione della srl, la società automaticamente abdica al credito e questo vale anche per crediti illiquidi, incerti o non inclusi nel bilancio di liquidazione. 

Si applica l’articolo 1236 del codice civile e chi intende far valere la rinuncia al credito deve allegare la prova idonea a dimostrare la volontà dei soci di rimessione del credito.

Quanto alla forma, la remissione, non richiedendo una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, a condizione però che gli stessi siano tali da esprimere in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultanti da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3657; 18/05/2006, n. 11749; Cass., Sez. II, 14/06/2019, n. 16061), con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il mero silenzio o l'inerzia del creditore.

Trattandosi poi di un negozio unilaterale recettizio, la dichiarazione da parte creditori si presume accettata dal debitore, e diviene pertanto produttiva dei suoi tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata, a meno che la stessa, avuto conoscenza della manifestata volontà remissiva, non dichiari entro un congruo termine di ricusarla, e quindi di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. lav., 19/02/1995, n. 2021; Cass., Sez. I, 18/10/1976, n. 3559): tale conoscenza non può, quindi, essere desunta dal mero deposito del bilancio di liquidazione presso l'ufficio delle imprese o dall'iscrizione nel medesimo registro della cancellazione della società, trattandosi di forme di pubblicità destinate non già ad uno specifico creditore, ma ad un numero indeterminato di soggetti. 

Si è infine sottolineato che ricollegare più o meno automaticamente alla mancata iscrizione in bilancio l'estinzione del credito, significa mettere a rischio i creditori sociali, i quali, pur vedendo ridotto il valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, in misura pari al valore della pretesa o del credito incerto o illiquido, non hanno alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società, non potendo proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, né domanda di revoca dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, e non disponendo di strumenti di conoscenza in ordine all'esistenza ed all'incasso da parte degli ex-soci di crediti originariamente spettanti alla società, che consentano loro di coltivare le sopravvenienze attive nei confronti dei terzi ed ottenere da questi ultimi o dagli ex-soci i relativi pagamenti.

Preferibile risulta, allora, adottare l'orientamento contrario, che, escludendo l'operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.

 

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