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Prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Quando si applica l’imposta sostitutiva del 15%

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Imposta sostitutiva
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Prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Quando si applica l’imposta sostitutiva del 15%

lunedì, 14 luglio 2025

In data 10 luglio 2025 è stata pubblicata la risposta ad Interpello n. 187 con il quale sono stati forniti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% per le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.

L’istante è un’azienda ospedaliera universitaria che ha dubbi circa l’applicazione dell’aliquota sostitutiva anche alle prestazioni sanitarie ALPI convenzionali di cui all’art. 89, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2019-­2021, che disciplina le tipologie di attività libero professionale intramuraria.

Lo  svolgimento di quest’attività, avviene fuori  dall'impegno  di  servizio,  nella  forma  di  partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa.

L'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario - con il fine summenzionato - è disciplinata dall’art. 7 del D.L. n. 73/2024, convertito dalla L. n. 107/2024.

Nello specifico, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, c. 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità 2019-­2021 del 23 gennaio 2024, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Diverso è invece per le prestazioni sanitarie ALPI convenzionali, previste dall'art. 89, c. 1, lett. d), del CCNL Area Sanità ­ triennio 2019-2021, che seppur finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico, non beneficiano dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15 per cento.

L'Amministrazione finanziaria infatti, ha chiarito che le prestazioni ALPI convenzionali, pur avendo finalità simili, sono diverse per natura, modalità di erogazione e determinazione del compenso dalle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, c. 2. 

Pertanto, le prestazioni ALPI convenzionali (rese anche verso altri enti SSN) restano soggette alla ordinaria tassazione.

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