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Investimenti in PMI innovative tramite fondi private equity: quando si applica l’agevolazione fiscale

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Investimenti in PMI innovative tramite fondi private equity: quando si applica l’agevolazione fiscale

venerdì, 11 luglio 2025

Con la risposta ad Interpello n. 184, pubblicata in data 8 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni  fiscali  per  investimenti  in  start–up  innovative  e  PMI  innovative.

Nell'ambito  delle misure a  sostegno  delle start­up innovative, l'art.  29  del D.L. 179/2012, convertito  con  modificazioni  dalla  L.221/2012, riconosce ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o  più start­-up innovative - direttamente o tramite organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start­up innovative -­ la possibilità di abbattere il proprio carico fiscale di  un importo pari ad una determinata percentuale dell'investimento effettuato.

L'art. 4, c. 9, del D.L. n. 3/2015 convertito con  modificazioni dalla L. n. 33/2015, ha esteso questa misura agevolativa  anche agli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese innovative (PMI innovative).

Nel caso in esame, il contribuente ha sottoscritto nel 2024 quote di un fondo di private equity, gestito da una società per azioni, che effettua investimenti in PMI innovative che rispettano i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale.

Gli OICR che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili detengono azioni o quote di startup innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Dal momento che il regolamento del fondo prevede che il 70% degli investimenti venga realizzato entro due anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, il contribuente chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 30% anche in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione ossia nel momento in cui il fondo raggiungerà effettivamente il requisito del 70% di investimenti qualificati.

Nell'ambito dei fondi di private equity infatti, tra il periodo di sottoscrizione e il periodo di effettivo investimento delle risorse può sussistere un lasso di tempo superiore all'anno solare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà usufruire dell’agevolazione fiscale solo nel periodo in cui il fondo soddisfa il requisito del 70% di investimenti qualificati.

Infatti, secondo le disposizioni in materia, la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti e dunque la decorrenza dell’holding period parte da quel momento, non dalla data di sottoscrizione.

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