Il regime forfettario è applicabile anche nel caso in cui il contribuente avvii un’ulteriore attività per la quale dovrebbe trovare applicazione il regime del margine per la rivendita di beni usati.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 181 del 7 luglio 2025 ha preso in considerazione il quesito presentato da un contribuente che esercita l’attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici e relativi accessori, utensili, apparecchi non elettrici e articoli per la casa, nonché loro riparazioni, e che intende adottare dal 1° gennaio 2025 il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014.
Il contribuente avrebbe intenzione di svolgere, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad adottare il regime forfetario. In proposito, quest’ultima attività sarebbe soggetta al regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore a 516,00 euro, troverebbe applicazione il metodo globale di cui all’art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alla possibilità di applicare il regime forfetario nell’ipotesi di inizio attività che, pur prevedendo regimi speciali obbligatori ex lege incompatibili “in re ipsa” con il regime forfetario, non sono mai stati precedentemente applicati.
Nell’analizzare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, nell’ambito delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, la lett. a) del comma 57 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 prevede che non possono beneficiare al predetto regime le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Al riguardo, la circolare n. 9/E/2019 (§ 2.3.1) ha chiarito che l’incompatibilità con il regime forfetario è “in re ipsa” ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, nell’ambito dei regimi IVA, la citata circolare ha evidenziato che, nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per la determinazione dell’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
A titolo di esempio, la circolare n. 9/E/2019 ha fatto riferimento all’imprenditore che applica, ai fini IVA, il regime del margine utilizzando il metodo analitico quello forfetario ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, chiarendo che allo stesso imprenditore è consentito di aderire al regime forfetario previa opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’intera attività e non alle singole operazioni.
Nel caso in esame, non sussistendo precedenti periodi d’imposta rispetto all’anno 2025 con riferimento ai quali l’istante ha applicato il regime del margine, l’Agenzia ha ritenuto che lo stesso, in relazione all’ulteriore attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro che intende iniziare nel 2025, possa adottare direttamente il regime forfetario.
L’adesione al regime forfetario deve essere comunicata con il modello AA9/12, barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, indicando nel quadro B “Regimi fiscali agevolati” il valore “2”. L’adesione al regime deve essere, inoltre, confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza di cause ostative.