Con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10, l'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e dal decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Argomentazioni delle Entrate
Con la Circolare n. 10/E/2025 in esame, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di fringe benefit per l'uso promiscuo di autoveicoli aziendali da parte dei dipendenti.
La nuova disciplina é in vigore dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica, l’art. 1, comma 48, della legge di Bilancio 2025 ha introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all’uso privato dei veicoli aziendali riferito alla tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni come previsto sino al 31 dicembre 2024. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce, pertanto, che la nuova disciplina trova applicazione ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025“ (rileva il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit),
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit.
In particolare, l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025 (legge n. 60/2025) inserisce dopo l’art. 1, comma 48, della legge n. 207/2024, il comma 48-bis il quale dispone che resta ferma la tassazione prevista fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Così, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024.
Analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.
La Circolare precisa, inoltre, che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.
Un ulteriore chiarimento è quello che riguarda la proroga del contratto e la riassegnazione del veicolo. Nel primo caso, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione , fino alla scadenza della proroga, sempre che alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa. Al contrario, nel secondo caso, in ipotesi di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del veicolo.