La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha emanato un Documento che aiuta i revisori degli enti locali nella predisposizione del loro parere relativo al Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto della gestione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 188 del decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico degli enti locali) e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’ Allegato n.4/2 del decreto legislativo n.118/2011.
Il Documento illustra l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si “concentra” sulle specifiche verifiche che devono appurare le cause del disavanzo, la fattibilità delle misure previste per il suo recupero “oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura”.
Completa il Documento, la formalizzazione di un Modello di Verbale che consente ai revisori di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, “predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche”.
Ovviamente il Modello proposto è uno strumento operativo che non ha rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione dell’organo di revisione in quanto può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.
Riguardo al Provvedimento di ripiano del disavanzo, i revisori sono chiamati ad esprimere un parere favorevole o non favorevole in relazione all’idoneità delle misure individuate per superare le condizioni di squilibrio, all’attendibilità delle previsioni di entrata, alla veridicità delle previsioni di spesa e quindi all’effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato per il recupero del disavanzo. Va da sé che in caso di parere non favorevole occorre fornire all’Ente le puntuali motivazioni e, eventualmente, specifiche indicazioni.
Il Provvedimento predisposto dall’Ente, per il quale i revisori sono chiamati ad esprimere il loro parere, deve necessariamente analizzare le cause dello squilibrio, che si è prodotto nella gestione finanziaria, generate da:
- scarsa capacità di riscossione delle entrate;
- mancata costituzione di partite vincolate;
- sottostima dei residui passivi o sovrastima dei residui attivi;
- sottostima delle spese pregresse;
- sottostima degli accantonamenti;
- altri fattori, analiticamente descritti.
Come indicato nelle conclusioni del Modello, al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio attraverso l’applicazione delle misure contenute nel piano, l’Organo di revisione deve invitare l’Ente:
- ad operare un monitoraggio costante sull’effettiva attuazione delle misure previste e un controllo attento ed efficace dell’andamento del ripiano, adottando le misure correttive necessarie in caso di scostamenti significativi;
- a predisporre con periodicità almeno semestrale a cura del Sindaco (o del Presidente), da trasmettere al Consiglio, la prevista relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro da sottoporre al parere dell’organo di revisione.