 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
CPB: i chiarimenti ADE sulle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo

News

Concordato preventivo
torna alle news

CPB: i chiarimenti ADE sulle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo

martedì, 01 luglio 2025

Sono stati resi disponibili nuovi chiarimenti relativi alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale CPB, con la Circolare n. 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 24 giugno 2025, alla luce delle novità introdotte con il Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 81 del 12/06/2025).

Il Concordato preventivo biennale (CPB) introdotto con il D.Lgs. 13/2024 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo), consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di aderire ad una proposta formulata dal Fisco per la definizione biennale del reddito d’impresa e del valore della produzione netta.

La circolare illustra la disciplina del CPB, ripercorrendo i precedenti chiarimenti forniti con la Circolare n. 18/E nonché con le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso dei precedenti mesi, e fornisce chiarimenti in relazione alle ultime modifiche normative.

Tra le novità introdotte con il Decreto Correttivo, si segnala la previsione di due ulteriori cause di esclusione dal CPB e l’introduzione di alcuni limiti massimi alla proposta di concordato che non possono essere superati.

In particolare, l’art. 9, c.1, lett. a) del Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato ossia nell’anno fiscale 2025.

La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione, ad una società tra professionisti o ad una società tra avvocati.

In questo caso è escluso dal CPB il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata. Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

La seconda casistica - speculare alla prima - riguarda le associazioni e le società tra professionisti che intendono aderire al CPB. La facoltà risulta preclusa laddove non aderiscono al CPB - nei medesimi periodi d’imposta - tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.

Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025).

La disposizione non si applica ai contribuenti che hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026 tra il 30 aprile 2025 ed il 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del Decreto correttivo).

L’altra novità prevista dal Decreto Correttivo riguarda l’introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (art. 14).

Nel nuovo comma 3-bis, art. 9, Decreto CPB, sono stabiliti i limiti massimi che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce.

I limiti sono stabiliti in funzione del livello di affidabilità conseguito dal soggetto nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta e sono nel dettaglio pari a:

  • 10 per cento in caso di livello di affidabilità pari a 10;
  • 15 per cento in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25 per cento in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Inoltre, il Decreto correttivo ha apportato modifiche anche all’art. 20-bis del Decreto CPB.

Nello specifico, è stato previsto che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva sia applicata:

  • per i soggetti IRPEF, con l’aliquota del 43% (art. 11, c. 1, lett. c, TUIR);
  • per i soggetti IRES, con l’aliquota del 24% (art. 77, TUIR).

La circolare contiene poi un’appendice che riporta le FAQ già oggetto di precedente pubblicazione, a cui sono state aggiunti alcuni nuovi chiarimenti.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati