Il ccnl 22 maggio 2025, che riguarda i dipendenti del Settore Ferroviario, prevede importanti sul contratto di apprendistato professionalizzante.
Apprendistato professionalizzante
Il ccnl 22 maggio 2025 per il personale del settore della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, all’art. 21 è disciplinato l’Apprendistato professionalizzante, che è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, con soggetti di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e, fatto salvo quanto previsto all’ultimo paragrafo del successivo punto 7, superiore a 3 anni. In caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, la durata del contratto potrà essere ridefinita con accordo aziendale, tenendo anche conto della durata del tirocinio.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale come definito nel presente C.C.N.L. (All. B), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione.
Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o da regolamenti, da ottenere nei tempi programmati, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
La durata del periodo di prova è quella stabilita all’art. 18 del presente C.C.N.L., con riferimento al livello professionale relativo alla qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzalo il contratto.
Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
Con riferimento alla figura professionale di Specialista Tecnico Amministrativo, il lavoratore in possesso di laurea magistrale richiesta quale elemento essenziale per l’assunzione sarà inquadrato, per tutta la durata del contratto, prevista in 24 mesi, nel livello professionale B, posizione retributiva B2.
Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro l’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente C.C.N.L., l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 31 del presente C.C.N.L..
Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dal presente C.C.N.L..
La formazione da erogare all’apprendista si distingue in formazione di tipo professionalizzante e formazione di base e trasversale.
La durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio per la formazione di base e trasversale e ad almeno 80 ore medie annue per la formazione professionalizzante. Viene demandala alla discrezionalità aziendale la facoltà di articolare le ore di formazione nell’arco della durata complessiva del contratto.
Ai sensi della legislazione vigente la formazione di base e trasversale potrà essere erogata in modalità esterna o interna alle aziende. In quest'ultimo caso l'azienda dovrà possedere i seguenti standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Nel caso di gruppi di imprese, la formazione con modalità interna potrà essere erogata a tutte le aziende del gruppo.
La formazione professionalizzante comprende anche l’adibizione alle mansioni proprie della qualificazione contrattuale (figura professionale) da conseguire, che potranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
Il lavoratore apprendista dovrà essere affiancato da un tutor, con le seguenti caratteristiche:
- lavoratore qualificato con livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario.
L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 50 unità, la percentuale di conferma degli apprendisti assunti nei trentasei mesi precedenti è pari al 20%. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente punto sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Le figure professionali ed i piani formativi per l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito riportati:
Figure professionali
Capo Stazione - (livello professionale B),
Macchinista - (livello professionale B), /
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),
Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B),
Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Amministrativo - (livello professionale B)
Tecnico di Ufficio - (livello professionale C)
Tecnico Polifunzionale Treno - (livello professionale C),
Tecnico di Protezione Aziendale - (livello professionale C)
Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture - (livello professionale D),
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D);
Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale - (livello professionale D).
Piani formativi
I piani formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente C.C.N.L..
In caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, fatte salve le intese già in essere a livello aziendale, i piani formativi saranno ridefiniti con accordo aziendale, tenendo conto della formazione durante il tirocinio.
Le figure professionali e i piani formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente C.C.N.L., ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano, anche con riferimento all’inserimento di personale operativo in possesso di specifiche certificazioni/abilitazioni.