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Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e credito Transizione 5.0 – Requisito dimensionale dell'impresa

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Agevolazioni fiscali
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Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e credito Transizione 5.0 – Requisito dimensionale dell'impresa

mercoledì, 25 giugno 2025

Con la Risposta a interpello 23 giugno 2025, n. 168, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul momento in cui si individua il requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'accesso al credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e al credito d'imposta Transizione 5.0, affrontando anche l'applicazione del divieto di doppio finanziamento.             

La fattispecie

Nel caso di specie, l’istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti (prevedendo di passare nel frattempo da media a grande impresa) e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).

A tale proposito, in relazione alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, la società chiede:

  1. quale sia il momento della ''cristallizzazione della dimensione d'impresa'' ai fini dell'individuazione del quantum del credito spettante (quesito 1);
  2. quale sia la ''corretta gestione del divieto di doppio finanziamento'' (quesito 2).

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, viene ricordato innanzitutto che entrambe le agevolazioni fiscali sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.

Nello specific, per quanto concerne il credito di imposta ZES Unica, l’Agenzia rileva che l’art. 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.

Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle Entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente devono inviare, a pena di decadenza, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’art. 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Tale percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Ciò posto, l’Agenzia Entrate ritiene al riguardo che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

Per il Credito Transizione 5.0, le Entrate dichiarano che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

Anche il quesito relativo alla corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
non è di competenza dell’Agenzia Entrate, trattandosi di interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia Entrate, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare, della Circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

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