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In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che corregge la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere

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In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che corregge la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere

mercoledì, 25 giugno 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025, il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88 recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo2023, n. 19.

Con il suddetto decreto, il legislatore corregge il decreto n. 19/2023 che ha dato attuazione alla  direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la  direttiva (UE) 2017/1132 sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Si tratta di un intervento normativo teso a meglio chiarire la normativa sulle operazioni straordinarie relative alle società di capitali presenti sul territorio dell’Unione europea, quali trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, alla luce della disciplina contenuta nel decreto legislativo n.19/2023, che viene in parte migliorata con l’odierno decreto anche seguendo un’ottica di semplificazione delle procedure.

Le principali novità introdotte dal decreto n. 88/2025 riguardano:

  •  la semplificazione del processo di trasformazione;
  • la possibilità di applicare la disciplina in materia di operazioni straordinarie anche alle società di persone, agli enti diversi dalle società e alle operazioni internazionali, concernenti aziende che non hanno sede nell’Unione Europea;
  • l’estensione dei poteri riferiti al controllo di legalità da parte del notaio; il superamento del conflitto tra la  legge  dello  Stato  di  origine  e  quella  dello  Stato  di destinazione in ordine agli adempimenti  richiesti  per  l'attuazione della  trasformazione  successivi   al   rilascio   del   certificato preliminare, dando prevalenza alla legge dello Stato di destinazione.

In merito all’acquisizione  e  integrazione   dei   dati   per l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese, si stabilisce che quando  i   dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della  società italiana risultante dall'operazione non sono ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione,  essi  possono risultare  da  dichiarazioni  del  soggetto  che,  per  conto  della societa', chiede il deposito  della  decisione  di  trasformazione  o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio. 

Quando i dati previsti suddetti devono essere integrati e a tal fine e' necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volonta' puo' essere delegata dal competente organo della societa' al soggetto che  richiede  il  deposito  o  partecipa all'atto. 

Le modifiche statutarie strettamente necessarie al  rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della societa' nel registro  delle imprese possono essere delegate.

A seguito del rilascio del certificato preliminare, la società può assumere le decisioni con le modalità e le maggioranze applicabili alla società italiana derivante dall'operazione.

La norma prevede, inoltre, modifiche al codice civile relativamente alle operazioni di scissione con scorporo.

Nel dettaglio, viene sostituito il comma 1 all’articolo 2506, prevedendo che, con la scissione mediante scorporo  una  societa'  assegna l'intero suo patrimonio o  parte  di  esso  a  una  o  piu'  societa' preesistenti o di nuova costituzione  e  a  se'  stessa  le  relative azioni o quote e l’ultimo periodo del comma quarto dell’articolo 2506-bis, stabilendo che quando  la  scissione mediante scorporo avviene mediante la  costituzione  di  una  o  piu' nuove societa' e il  progetto  prevede  l'assegnazione  di  tutte  le azioni o quote alla sola societa' scissa; mentre all'articolo 2510-bis, dopo il  primo  comma,  viene aggiunto  un ulteriore comma, secondo cui la trasformazione transfrontaliera si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo  al  luogo in cui e'  fissata  la  sede  statutaria  della  societa'  risultante dall'operazione.

Infine, la norma statuisce una disciplina transitoria per le operazioni che, non abbiano ancora pubblicato il progetto entro il prossimo 8 luglio 2025, data di entrata in vigore del decreto.

 

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