Nel nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di SSN, le quote fisse e variabili calcolate sul prezzo al pubblico dei farmaci a cui va aggiunta, in determinati casi, un’ulteriore quota aggiuntiva, per rafforzare la capillarità della rete di farmacie sul territorio nazionale., sono rilevanti ai fini IVA con l’aliquota ridotta del 10%.
E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025, in merito al trattamento IVA applicabile alle singole voci che compongono il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introdotto dalla L n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
L’art. 1, commi 225-227 della Legge di Bilancio 2024 ha riformato, con decorrenza dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie in convenzione con il SSN, introducendo quote fisse e variabili. Nello specifico ha stabilito un sistema di remunerazione composto da:
- una quota variabile del 6% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA;
- quote fisse differenti a seconda del prezzo del farmaco;
- una quota aggiuntiva per ogni confezione di farmaco inserito nelle liste di trasparenza.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del rapporto in convenzione tra il SSN e le farmacie, le quote, determinate ope legis, assumono rilievo ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 1, comma 227, della Legge di Bilancio 2024 riconosce, inoltre, quote fisse aggiuntive alle farmacie con fatturato SSN, al netto dell’IVA, contenuto entro determinate soglie.
Tali quote, anche se legate alle caratteristiche soggettive della farmacia, incidono direttamente sul corrispettivo percepito per la cessione dei farmaci e sono imponibili ai fini IVA, con l’aliquota ridotta del 10%, in quanto integrano il corrispettivo spettante alla farmacia.
A sostegno dei chiarimenti in esame, l’Agenzia ha richiamato le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui si configura un’operazione imponibile qualora esista tra il fornitore e il cliente un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.
Tenuto conto che la base imponibile IVA delle cessioni di beni è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore, ivi comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo, le quote fisse e variabili di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di SSN costituiscono componenti del corrispettivo e, come tali, rilevano ai fini dell’IVA.
Anche le quote aggiuntive legate alle dimensioni delle farmacie rientrano nell’ordinaria determinazione ope legis del corrispettivo delle cessioni dei farmaci al SSN e assumono, quindi, rilievo ai fini IVA.