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Spese per l'acquisto di ''case antisismiche'' sostenuta da soggetti diversi dall'acquirente e detrazione d’imposta

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Agevolazioni fiscali
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Spese per l'acquisto di ''case antisismiche'' sostenuta da soggetti diversi dall'acquirente e detrazione d’imposta

lunedì, 23 giugno 2025

Con la Risposta a interpello 19 giugno 2025, n. 165, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul tema della detrazione per l’acquisto di “case antisismiche” (Sismabonus acquisti), con particolare riferimento ai casi in cui il pagamento dell’immobile avvenga tramite fondi messi a disposizione da soggetti diversi dall’acquirente (nel caso di specie i genitori), configurando una donazione indiretta.

L’interpello

Nel caso specifico, un contribuente che ha acquistato due unità immobiliari di categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile), realizzate dopo la demolizione e ricostruzione di un intero edificio con miglioramento di due classi sismiche, da parte di un'impresa di costruzione. L'alienazione è avvenuta entro i limiti temporali previsti dalla normativa e prima della scadenza dell'agevolazione.

Tuttavia, il pagamento del prezzo di acquisto è stato effettuato interamente con fondi messi a disposizione dai genitori dell'acquirente, configurando una donazione indiretta (ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs n. 346/1990). In particolare, sono stati utilizzati sia assegni circolari sia bonifici bancari dedicati agli interventi antisismici, entrambi tratti dal conto corrente dei genitori. Nei bonifici è stato indicato il codice fiscale del figlio, acquirente e beneficiario della detrazione, pur non essendo il conto a lui intestato.

L'istante ha chiesto se, in presenza di queste circostanze, fosse comunque possibile usufruire del sismabonus acquisti, sia nella forma della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, sia optando per la cessione del credito.

Normativa

Si premette sul piano normativo, che l’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013), stabilisce che, nei comuni situati nelle aree classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, si ha diritto alla detrazione fiscale qualora vengano realizzati interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici interi, anche con modifiche di volume se compatibili con le norme urbanistiche, e finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica (c.d. “sismabonus acquisti”).

Tali interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali devono poi vendere gli immobili entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori. In questo caso, l’acquirente dell’immobile ha diritto a detrarre dall’imposta un importo pari al 75% o all’85% del prezzo indicato nell’atto notarile di compravendita, fino a un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Tale agevolazione si distingue dal Sismabonus (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo art. 16) per il fatto che il diritto alla detrazione è riservato agli acquirenti degli immobili, a condizione che siano loro a sostenere concretamente la spesa di acquisto.

A differenza del Sismabonus, pertanto, i beneficiari del Sismabonus Acquisti sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche e non coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico.

Soluzione delle Entrate

Nel fornire Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 17/E/2023 e alla Risposta all’interpello n. 351 del 2022.

In quest’ultimo documento di prassi, in particolare, è stato affermato il principio secondo cui il presupposto per la fruizione del Sismabonus Acquisti è il sostenimento dell’onere della spesa da parte del  soggetto che ne fruisce; l’agevolazione pertanto non spetta al  soggetto che “pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto”.

Pertanto,  considerato che, nel caso di specie, sia dall’atto notarile di compravendita che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegati all’istanza di interpello), risulta espressamente che l’acquisto delle unità immobiliari è avvenuto mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, l’istante acquirente non può fruire della detrazione di cui all’art.  16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 in in quanto, ancorché proprietario dell’immobile, non ha sostenuto le relative spese.

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