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Contribuenti ISA e forfettari: proroga dei versamenti dal 30 giugno al 21 luglio

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Contribuenti ISA e forfettari: proroga dei versamenti dal 30 giugno al 21 luglio

lunedì, 16 giugno 2025

Nella seduta n. 131 del 12 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge fiscale che, tra le varie disposizioni, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Il differimento è riservato ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ed ai contribuenti che adottano i regimi di vantaggio.

I versamenti potranno essere effettuati, a seguito dello slittamento, entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, invece che entro il 30 giugno.

Diversamente, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, i contribuenti hanno la possibilità di versare gli importi dovuti entro il 20 agosto 2025 (invece che entro il 30 luglio, termine ante proroga).

Per i soggetti che non sono interessati dalla proroga, il termine resta al 30 giugno (oppure al 30 luglio con l’applicazione dello 0,40%).

Lo slittamento infatti, si applica esclusivamente ai soggetti che:

  • applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 o che si trovano in determinati casi per cui si verifica una delle cause di esclusione previste come ad esempio il non normale svolgimento dell’attività, inizio o cessazione attività etc.
  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

Il differimento dei versamenti riguarda sia il primo acconto 2025 che il saldo 2024 relativo alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi IRES, IRAP, IRPEF, Imposta sostitutiva e cedolare secca.

La proroga è estesa anche al versamento dei contributi INPS, come chiarito già in precedenza sia dall’Inps (Messaggio n. 2731/2021) che con una FAQ AdE (datata 26 luglio 2024)  e altresì al diritto annuale CCIAA dal momento che quest’ultimo deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

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