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Nuovo codice tributo per il credito d’imposta Transizione 4.0

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Nuovo codice tributo per il credito d’imposta Transizione 4.0

giovedì, 12 giugno 2025

Con la risoluzione n. 41, l’Agenzia delle Entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0.

Il credito d’imposta per beni materiali Transizione 4.0 è riconosciuto, ai sensi dell’art. 1, comma 446, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, “per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro”.

L’impresa deve successivamente comunicare telematicamente al MIMIT l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta, facendo uso dell’apposito modello di comunicazione – cui si è qui fatto riferimento.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette successivamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia ed è visibile nel cassetto fiscale del contribuente. È inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

È per consentire l’utilizzo di tale credito d’imposta tramite il modello F24 che si istituisce, con la risoluzione n. 41, il seguente codice tributo:

  • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Tale codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Si segnala inoltre che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

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