Con la circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e di natura amministrativa e contabile riferite alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei confronti del personale dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015.
Tra le tutele è previsto un assegno di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività professionale.
L’intervento dell’INPS segue all’introduzione dei commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto interministeriale 21 maggio 2024.
Accesso alla prestazione. Termini di presentazione della domanda
Le domande di accesso alle prestazioni di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto in esame devono essere presentate nei termini previsti dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Ambito di applicazione: datori di lavoro
Destinatari del Fondo sono i datori di lavoro del settore delle attività professionali (come individuati, da ultimo, nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 16/2022).
Il D.I. 21 maggio 2024, in adeguamento a quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che sono destinatari del Fondo i datori di lavoro con media occupazionale di almeno 1 dipendente.
La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Dunque, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
Beneficiari
Sono destinatari della prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, purchè abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento (cfr. l’art. 7,comma 4, del D.I. 21 maggio 2024).
Non sono ammessi al Fondo i dirigenti.
Per quanto attiene gli apprendisti, si prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, a condizione che siano rispettati i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016 e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.
L’INPS ricorda che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 (cfr. la circolare n. 139 del 1° agosto 2016).
Misura dell’assegno di integrazione salariale
La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
Pertanto, l'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, che per l’anno 2024 è pari a 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024) e per l’anno 2025 è pari a 1.404,03 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025). Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
In relazione alla misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicazione della trattenuta del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene esclusa in quanto non espressamente prevista dal D.I. 21 maggio 2024.
Si rammenta, inoltre, come illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 18/2022, che la legge n. 234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015, modificando il dettato dell’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso. Come illustrato nella circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela dell’ANF è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
La contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale deve essere versata a carico del Fondo, alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati.
Durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo:
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti: (i) una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie; (ii) una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; (iii) una durata massima di 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale; (iv) una durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.
Informativa sindacale
Per l’accesso al Fondo, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell’accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.
Sul punto trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023, riguardo gli adempimenti prescritti dal citato articolo 14 in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO).
Non è obbligatorio produrre la documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 71 del medesimo D.P.R.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale contratto di solidarietà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, invece, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali previste dall’articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
Termini per pagamenti e rimborsi
Il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
- dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, la richiesta di rimborso/conguaglio non sarà più operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e relativo Allegato n. 2).
La circolare dell’INPS riposta infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens, con il dettaglio dei codici da inserire nei vari campi del modello telematico.