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La consultazione riguardante gli emendamenti ai Principi contabili nazionali

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La consultazione riguardante gli emendamenti ai Principi contabili nazionali

martedì, 10 giugno 2025

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in consultazione le modifiche che si intendono apportare ad alcuni Principi contabili nazionali per far fronte a specifici problemi applicativi, riscontrati dagli operatori, non risolvibili in via interpretativa.

Gli emendamenti messi in consultazione, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell’attività ordinaria di “manutenzione” degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.  In particolare le modifiche proposte riguardano i seguenti principi contabili. 

“OIC 13 Rimanenze”, “OIC 16 Immobilizzazioni Materiali” e “OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali” per quel che concerne la contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Al riguardo viene proposto di specificare che il bene acquistato sia iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata; ciò vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene deve rimanere iscritto nel bilancio del venditore. Per rendere effettive tali modifiche è proposto l’inserimento nel Principio “OIC 13 Rimanenze” dei Paragrafi 19A e 19B che così recitano: “Nel caso di acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore, l’acquirente dovrà valutare la probabilità che l’opzione di rivendita sarà esercitata. Se l’acquirente è ragionevolmente certo che l’opzione di rivendita non sarà esercitata, allora l’operazione è contabilizzata come un’operazione di acquisto. Se non vi è la ragionevole certezza che l’opzione non sarà esercitata, o vi è l’obbligo di rivendita, l’operazione è contabilizzata come segue:

  1. se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita, l’operazione ha natura finanziaria e pertanto l’acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza;
  2. se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l’acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l’importo pagato ed il prezzo di rivendita. Il risconto è rilasciato per competenza a conto economico”.

“OIC 21 Partecipazioni” per quel che concerne la contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Nel merito viene proposto di modificare il paragrafo 6 del citato Principio al fine di precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale; tuttavia essi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile della partecipazione.

“OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali”. Con riferimento agli ammortamenti parametrati ai ricavi viene proposto di modificare il paragrafo 63 di tale Principio per precisare che il ricorso ai ricavi - come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile - è possibile soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti, i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale medesima e il tutto sia dimostrabile.

“OIC 25 Imposte sul reddito”. In relazione alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta si ritiene opportuno indicare che l’imposta sostitutiva sia rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare. 

“OIC 16 Immobilizzazioni Materiali” e “OIC 31 Fondi rischi ed oneri”. In tema di attualizzazione dei fondi oneri viene proposto di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso utilizzato, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C del Conto Economico. Ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile che, ricordiamo, disciplina il contenuto del Conto Economico, la citata classe C, composta dai punti 15-17bis, accoglie i “Proventi e oneri finanziari”. 

La consultazione si concluderà a fine luglio. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti apportati ai menzionati Principi entro la fine dell’anno. 

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