Con il Provvedimento prot. n. 244832 pubblicato in data 05 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA a seguito di errata indicazione dei dati nei modelli dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2021.
Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è stato istituito - ai sensi dell’art. 52, L. n. 234/2012, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
A seguito di indicazioni di dati erronei o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa in fase di compilazione dei dichiarativi fiscali, si è verificata per alcuni degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis la mancata registrazione nei registri.
Il Provvedimento chiarisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
L’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali “automatici” e “semiautomatici” provvedendo alla loro iscrizione massiva nei Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali automatici e semiautomatici si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale.
Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Il provvedimento detta le modalità per l’adempimento spontaneo al fine di porre rimedio all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli di dichiarazione relativi al periodo fiscale 2021.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al contribuente con il fine di mettere a sua disposizione le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei citati Registri.
La comunicazione inviata dall’AdE, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente, anche tramite l’ausilio di un intermediario incaricato, può richiedere informazioni e segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione ed elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.
Il Provvedimento precisa altresì i casi in cui il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. In particolare, la riduzione si applica per le violazioni riportate di seguito.
- l contribuente ha erroneamente utilizzato il codice residuale <<999>> nel campo “codice aiuto” del prospetto Aiuti di Stato per indicare un aiuto di Stato o un aiuto de minimis che era presente nella tabella dei codici di aiuto
- Il contribuente ha erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”.
- Nel caso in cui la mancata registrazione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto. In questa situazione il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.