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Imposte sostitutive: istituiti i nuovi codici tributo

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Imposte sostitutive: istituiti i nuovi codici tributo

venerdì, 06 giugno 2025

L’Agenzia delle Entrate, con quattro risoluzioni datate 4 giugno 2025, ha istituito nuovi codici tributo per versare, con il Modello F24, le imposte sostitutive riguardanti le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti, i saldi attivi da affrancamento straordinario delle riserve, i maggiori valori di bilancio derivanti da operazioni straordinarie e il riallineamento delle divergenze emerse a seguito del cambiamento dei principi contabili in precedenza adottati.

Con la risoluzione n.33/E è stato istituto il codice tributo “1864 Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti - articolo 68, comma 2-bis del Tuir”.

Come è noto, il comma 2-bis all’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986 - Tuir) prevede che le plusvalenze realizzate al momento della cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia - escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 4 - poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, possono fruire di un trattamento tributario agevolato. Concretamente, tali plusvalenze vanno assoggettate ad imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap “per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello F24, l’istituito codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Se si opta per il versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo va valorizzato con “0101”.

Con la risoluzione n.35/E è stato istituto il codice tributo “1867 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve - articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

Il citato articolo 14, comma 1, del D.Lgs n. 192/2024, giova ricordare, permette di affrancare, in tutto o inparte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora in essere, in tutto o in parte, al 31 dicembre 2024. L’affrancamento si perfeziona con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi del 2024 e versare obbligatoriamente in quattro rate di pari importo; la prima entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre entro i termini dei saldi riguardanti gli anni successivi.

Con la risoluzione n.36/E sono stati istituti i seguenti codice tributo:

  • “1865 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”;
  • “1866 Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”.

Il menzionato comma 2-ter, dell’articolo 176 prevede che, nei casi di operazioni straordinarie quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni, la società conferitaria, incorporante o beneficiaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%.

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per quel che concerne il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali derivanti dal cambiamento dei principi contabili, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.192/2024, la risoluzione n.37/E ha ridenominato i codici tributo “1817” e “1818”, come di seguito indicato:

  • “1817 IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;
  • “1818 Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

Inoltre, la predetta risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1868 IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;
  • “1869 Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
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