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La determinazione della base imponibile nell’imposta sui servizi digitali

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La determinazione della base imponibile nell’imposta sui servizi digitali

venerdì, 06 giugno 2025

Con il Principio di diritto 3 giugno 2025, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa considerare rientrante nella base imponibile dell’imposta sui servizi digitali (ISD) nel settore delle scommesse e dei giochi online.

Argomentazioni delle Entrate

Con il Principio di diritto in esame, si specifica innanzitutto che l'imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall'art. 1, commi 35-50, della legge n. 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:

  • lo svolgimento di attività d'impresa;
  • il contestuale superamento di due soglie dimensionali, individuate dal comma 36, relative ai ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente quello di applicazione dell'imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

La qualificazione di un servizio come digitale ai fini dell'ISD rileva, quindi, tanto per il riscontro del superamento della seconda soglia (nell'anno n-1), quanto per la determinazione della base imponibile (nell'anno n).

Il successive comma 37 dell’art. 1 della legge n. 145, configura come servizio digitale quello di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, definisce l'interfaccia digitale come ''qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta".

A tal fine, l'Agenzia Entrate definisce quali ricavi imponibili "i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, da soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato" (v. par. 1, lett. i), del Provvedimento). Inoltre, il Provvedimento stabilisce che rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta, mentre, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali, si prevede che rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale.

Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, nel quale spesso agli utenti/giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le giocate, diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, invece, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell'intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.

In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell'imposta sui servizi digitali debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.

Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario.

Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sui servizi digitali.

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