Con comunicato stampa del 29 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate proroga al 9 giugno 2025 il versamento della rata prevista dal piano della Rottamazione-quater, la cui scadenza originaria era fissata per il 31 maggio 2025, giorno non lavorativo.
Il termine di pagamento fissato al 31 maggio 2025 riguarda i contribuenti che sono in regola con tutti i versamenti pregressi e previsti dalla Definizione agevolata delle cartelle e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano.
La Rottamazione-quater è la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ed è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Il contribuente ha la possibilità di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non devono essere corrisposte invece le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative - diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi - non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Riguardo alla proroga della rata in scadenza, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, l’Agenzia delle Entrate garantisce che saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025.
Il pagamento della rata del 31 maggio non riguarda i contribuenti che, entro il 30 aprile scorso, hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater ai sensi della legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).
Per tali contribuenti, Agenzia delle entrate-Riscossione entro la fine del mese di giugno invierà una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione, con la prima scadenza fissata dalla legge al 31 luglio 2025.
Si ricorda che…
Per effettuare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.