L’Inail ha pubblicato in data 20 maggio 2025 la Circolare n.31 con la quale definisce l’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci di asd e ssd che svolgono attività di istruttore sportivo e di carattere amministrativo-gestionale.
La Circolare Inail appena pubblicata fa seguito alla precedente Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con la quale sono state fornite le indicazioni per l’assicurazione Inail, a decorrere dal 1° luglio 2023, dei lavoratori sportivi subordinato e di quelli titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo gestionale.
In quella sede era stato precisato che i soli lavoratori sportivi, titolari di un rapporto di collaborazione, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, non sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail, rimanendo invece soggetti all’obbligo i soggetti titolari di un rapporto di lavoro sportivo subordinato e di collaborazione amministrativo-gestionale.
Il motivo cha ha portato alla pubblicazione della Circolare n. 31 deriva dal quesito sollevato da alcune strutture territoriali, le quali si interrogavano circa l’eventuale obbligo assicurativo di associati delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soci delle società sportive dilettantistiche che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure l’attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
La Circolare chiarisce innanzi tutto che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, di cui al decreto Legislativo 36/2021 risulta essere una disciplina speciale e come tale prevale, proprio in quanto tale, sulla normativa generale, in tema di obbligo assicurativo, di cui al D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965.
Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, è assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2021, agli associati delle asd e delle ssd che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo, non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo Inail dei soci, stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-gestionale la sua disciplina è contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo cui, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
Vengono escluse espressamente le mansioni di carattere amministrativo-gestionale da quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Nei confronti di tali soggetti, viene espressamente previsto l’obbligo assicurativo sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Tuttavia, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente ad oggetto l’attività amministrativo-gestionale, non risulta configurabile l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una associazione sportiva dilettantistica e del socio di una società sportiva dilettantistica, che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.
Anche in questo caso, sempre secondo il presupposto per cui la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, di cui al decreto Legislativo 36/2021, risulta essere una disciplina speciale e prevalente in tema di obbligo assicurativo, non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale per far sorgere l’obbligo assicurativo Inail, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.