L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 16 maggio 2025, la Circolare n. 4/E con cui passa in rassegna le novità riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e le nuove disposizioni riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024
Tra le varie novità, la circolare si sofferma sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di redditi da lavoro dipendente, premi di produttività e welfare aziendale.
Interventi in materia di premi di produttività
Con riferimento agli emolumenti retributivi costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa è prevista la riduzione temporanea dell’aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali con aliquota pari al 10 per cento, disciplinata dall’art. 1, c. 182, della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), si applica aii premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 385, L. 207/2024) ha fissato - limitatamente agli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 - la riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Più che una novità si tratta di una conferma e di una proroga dell’agevolazione che era stata già introdotta per i precedenti periodi fiscali 2023 e 2024.
Infatti, la riduzione dell’aliquota al 5 per cento era stata introdotta per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 1, c. 18, della Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023) e per il periodo d’imposta 2023, dall’art.1, c.63, della Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).
L’imposta sostitutiva è applicabile fino a un importo di 3.000 euro lordi, al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali con un reddito da lavoro nell’anno precedente a quello di percezione non superiore a 80.000 euro, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ed alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il lavoratore può espressamente rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva ed ha la facoltà di applicare il regime ordinario.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la nuova disposizione normativa prevede solo una mera estensione della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva già in vigore negli anni d’imposta 2023 e 2024, ha specificato che i precedenti chiarimenti di prassi potranno applicarsi anche ai periodi d’imposta 2025, 2026, 2027. Nel dettaglio, le precedenti istruzioni sono state fornite con i seguenti documenti di prassi: Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, e Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, n. 28/E.
Welfare aziendale
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un regime temporaneo di non concorrenza al reddito, ai fini delle imposte sui redditi, per alcune somme erogate ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 ed una agevolazione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).
Nello specifico, con l’art. 1, commi da 386 a 389, viene disposta la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente - per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui - delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, in presenza di determinate condizioni. Infatti, il beneficio è riconosciuto ai neoassunti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori dipendenti - assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 - che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell’anno 2024.
L’Amministrazione finanziaria specifica che, ai sensi dell’art.51, c. 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025 (c.d. principio di cassa allargato).
Sempre la Legge di Bilancio 2025, al comma 390, introduce una disposizione in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c.3, del TUIR per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 relativa ai fringe benefit.
In particolare, non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art.12, c. 2, del TUIR, tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.