L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 16 maggio 2025, la Circolare n. 4/E con cui passa in rassegna le novità riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e le nuove disposizioni riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tra le varie novità, la circolare si sofferma sulla la detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.
La legge di bilancio riconosce, al comma 395, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo. Tale trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta in relazione a quanto indicato – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.
Il trattamento integrativo speciale è previsto per i lavoratori sopramenzionati del settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2024 abbiamo percepito un reddito di lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro, così come indicato dal comma 396. La soglia tiene conto di tutti i redditi di lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da altre attività lavorative, che esulino dal settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande.
Ai sensi del successivo come 397, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che dichiara per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024. Il sostituto provvederà successivamente a erogare il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 settembre 2025, purché entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Si ricorda, inoltre, che il trattamento integrativo speciale deve essere indicato nella C.U. relativa al 2025.
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, tali soggetti possono utilizzare l’istituto della compensazione, come indicato al comma 398. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “1707”.
Si ricorda che la misura agevolativa riproduce l’analoga disposizione dell’articolo 1, comma 21, della legge di bilancio 2024. Pertanto, si confermano i chiarimenti forniti dalla circolare n. 5/E del 2024, cui si rimanda, dedicata alla citata legge di bilancio 2024.