L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/2025, ha illustrato la disciplina IVA applicabile ai distacchi o prestiti di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, fornendo chiarimenti in merito ai presupposti per l’applicazione dell’imposta, alla decorrenza della nuova disciplina e agli effetti di quest’ultima su altre forme di messa a disposizione del personale, quali la codatorialità e l’avvalimento di personale.
In attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE 11 marzo 2020, causa C-94/19, l’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (decreto “Salva-infrazioni”) ha abolito l’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, secondo cui erano da ritenersi non rilevanti ai fini IVA i distacchi o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
Nell’illustrare la nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per essere rilevante ai fini IVA, il distacco o prestito di personale deve soddisfare i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.
Con riguardo al requisito soggettivo, le operazioni di distacco richiedono l’esercizio dell’attività in forma d’impresa, per cui, nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente non commerciale, l’esistenza di un’organizzazione in forma d’impresa deve essere verificata solo nei casi in cui l’operazione di distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale.
Dal punto di vista oggettivo, il distacco o prestito di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in via di principio, una prestazione di servizi ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 a prescindere dalla circostanza che il corrispettivo sia inferiore, pari o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato ed anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in assenza di lucro.
Nella diversa situazione in cui il personale, per esigenze produttive del distaccante, sia distaccato presso altra impresa, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche sotto forma di rimborso, seppure parziale, del costo sostenuto dal distaccante per il personale distaccato – l’Agenzia ha precisato che l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse della distaccante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo, non essendo qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso.
Infine, il distacco o prestito di personale si considera effettuata nel territorio dello Stato quando è eseguita a favore di un distaccatario soggetto passivo IVA stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del soggetto prestatore/distaccante, oppure da un distaccante soggetto passivo IVA stabilito in Italia a favore di un distaccatario non soggetto passivo IVA, domiciliato o residente nel territorio della UE. Per effetto dell’art. 7-septies, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, non è invece soggetto a IVA il distacco di personale effettuato nei confronti di un distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dalla UE, anche qualora il distaccante sia un soggetto passivo italiano.
Fermo restando che le novità si applicano ai distacchi o prestiti di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia ha precisato che la data di stipula o rinnovo del contratto di distacco può essere ravvisata sulla base di qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti, ma è necessario che l’esistenza di tali operazioni sia dimostrata sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, dai quali si possa desumere con certezza la data di inizio e di fine rapporto.