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Il credito d’imposta per gli investimenti relativi al Piano “Transizione 4.0”. Il Modello di Comunicazione

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Il credito d’imposta per gli investimenti relativi al Piano “Transizione 4.0”. Il Modello di Comunicazione

martedì, 20 maggio 2025

E’ stato emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il Decreto Direttoriale del 15 maggio, che disciplina la fruizione del credito di imposta del “Piano Transizione 4.0”. Il decreto contiene le modalità e i termini di invio del Modello di Comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti rientranti nel Piano.

Il citato Decreto illustra la procedura da seguire per l’invio, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, delle Comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge  n.178/2020, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il beneficio del credito d’imposta può essere richiesto anche per gli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il Modello di Comunicazione, riportato nell’Allegato 1 del Decreto, si compone di un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e di una sezione, per l’indicazione delle informazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016” e l’importo del credito d’imposta.

La Comunicazione deve essere trasmessa dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione del credito assume un fondamentale rilievo l’ordine cronologico del suo invio.

Entro 30 giorni dall’invio di tale Comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere nuovamente il Modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il Modello deve essere, ulteriormente, trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025 o entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione; l’importo effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati. Dopo l’invio ella Comunicazione, l’impresa ottiene una formale ricevuta di avvenuto invio con l’indicazione del credito d’imposta comunicato.

Come previsto dalla normativa vigente, il MIMIT deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente “con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento”.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette al MIMIT con le stesse modalità l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Con un successivo Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, saranno individuati i termini a decorrere dai quali il Modello di Comunicazione in esame sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

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