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Credito d’imposta ZES. Entro il 30 maggio l’invio della Comunicazione

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Credito d’imposta ZES. Entro il 30 maggio l’invio della Comunicazione

lunedì, 12 maggio 2025

Al fine di usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale Mezzogiorno-Unica (ZES) occorre inviare, utilizzando l’apposito modello, la prevista Comunicazione.

L’articolo 1, commi 485-491, della legge n.207/2024 (legge di bilancio per il 2025) ha esteso anche al 2025 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nella ZES che saranno effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Operativamente, come ha stabilito il comma 486, ai fini della fruizione del credito d’imposta in questione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final.

Con tale Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (ma non prima del 20 settembre) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, coloro che presentano la Comunicazione entro il 30 maggio dovranno inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle Entrate un’ulteriore Comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti programmati.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 25972 del 31 gennaio 2025 detta le regole per tale Comunicazione e per quella successiva, definita Comunicazione integrativa.

I soggetti interessati devono inviare la prima Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 maggio 2025, indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, occorrerà inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 sempre all’Agenzia delle Entrate una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti descritti in precedenza. La Comunicazione integrativa deve recare, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati. I relativi modelli sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La prima Comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. La trasmissione telematica della Comunicazione va effettuata utilizzando soltanto il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul citato sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Successivamnete alla presentazione, l’Agenzia rilascia, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nella sua area riservata del predetto sito internet.

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine del 30 maggio e “nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine”.

Comunque, sempre entro il 30 maggio 2025, si può:

  • inviare una nuova Comunicazione che sostituisce integralmente quella trasmessa in precedenza. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

La Comunicazione sarà scartata nel caso in cui:

  • il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E del modello non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli presenti nell’area riservata del sito.

Anche la successiva la Comunicazione integrativa, da inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Tale trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando soltanto il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, fruibile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.241/1997, sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal comma 488 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

L’importo riconosciuto è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, il modello F24 verrà scartato. L’esito negativo sarà comunicato mediante apposita ricevuta.

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