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Pubblicato l'elenco delle associazioni culturali senza scopo di lucro ammesse alle agevolazioni fiscali

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Agevolazioni fiscali
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Pubblicato l'elenco delle associazioni culturali senza scopo di lucro ammesse alle agevolazioni fiscali

lunedì, 12 maggio 2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025 il decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua le associazioni che godono di agevolazioni fiscali ad esse dedicate in virtù della loro specifica attività.

Si tratta di quelle associazioni culturali senza scopo di lucro che organizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali.

I benefici delle quali queste associazioni godono sono le seguenti:

  • esenzione dalla imposta sul reddito delle società (Ires);
  • in caso di ricevimento di una liberalità, fanno godere ai propri donatori persone fisiche di una detrazione Irpef;
  • esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal Dpr 600/1973;
  • le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle attività istituzionali non assumono la qualifica di sostituti di imposta.

Per fare parte di questa categoria di associazioni particolarmente agevolate è necessario che esse presentino una apposita istanza, esclusivamente attraverso un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in un arco di tempo che va dal 20 luglio al 20 settembre. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esaminate le istanze presentate, entro il primo trimestre dell’anno successivo pubblica un decreto contenente l’elenco delle associazioni ammesse al beneficio per l’anno precedente.

L’elenco dei beneficiari è di fatto una graduatoria e vengono presi in considerazione:

  • le manifestazioni più rappresentative e di più antica istituzione volte a valorizzare le tradizioni storiche, artistiche, culturali del territorio;
  • i soggetti che da più tempo operano per la loro realizzazione o partecipano in modo continuativo ad esse.

In caso di parità, viene preso in considerazione l’ordine cronologico in cui le istanze sono pervenute.

Il caso della parità si verifica qualora il limite di spesa previsto per le casse dello Stato, pari a cinque milioni di euro, venga superato: poiché superare questo limite non è possibile, è necessario operare una scelta e l’ordine cronologico è ciò che sancisce, oltre al possesso dei requisiti visti in precedenza, la precedenza.

L’istanza, che come scritto sopra, è inviata telematicamente, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che l’associazione non persegue fini di lucro;
  • l’ammontare del reddito complessivo relativo all’anno precedente la presentazione della istanza;
  • l’anno a decorrere dal quale l’associazione svolge in maniera continuativa le attività volte a realizzare o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agi usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
  • l’anno a decorre dal quale si svolgono le manifestazioni alle quali l’associazione organizza o partecipa.

Con riferimento alla annualità 2024, oggetto del decreto in argomento, le associazioni che beneficiano di queste agevolazioni sono 139 e l’elenco nominativo è presente in allegato al decreto.

Con riferimento alla annualità 2023, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2024, le associazioni beneficiarie furono 140.

E’ molto importante tenere in considerazione la novità contenuta all’articolo 89 punto 16 del Codice del Terzo Settore la quale afferma che le associazioni iscritte al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)non possono godere dei benefici oggetto della presente trattazione: pertanto, ai soggetti fruitori o potenzialmente interessati dalla norma in oggetto che stessero valutando l’opportunità o meno di diventare un Ente del Terzo Settore ed entrare a far parte del Runts, è consigliato di valutare anche questo aspetto. Tale norma è, attualmente, non applicabile in quanto ai sensi dell’art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 le norme contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 entrano in vigore dal periodo successivo all’autorizzazione del Commissione Europea che, alla data odierna, non è ancora pervenuta.

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