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Ma i Comitati possono iscriversi al Runts? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce

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Ma i Comitati possono iscriversi al Runts? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce

lunedì, 12 maggio 2025

Dopo numerosi quesiti pervenuti da parte di enti e di uffici periferici del Runts, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ufficialmente dato il suo benestare ai Comitati ad essere considerati Enti del Terzo settore e conseguentemente alla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. L’iscrizione nel Registro avverrà nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” in quanto, per loro stessa natura, i Comitati non possono essere Organizzazioni di Volontariato né Associazioni di Promozione Sociale, neppure Reti associative né Imprese sociali, ma neanche Società di mutuo soccorso né Enti filantropici (perché lo possono essere solo le associazioni riconosciute o le fondazioni): ciascuno di questi soggetti è iscritto in una sezione ad essi dedicata e pertanto, per esclusione, i Comitati saranno iscritti nella sezione g) del Runts.

Ma torniamo alla risposta fornita dal Ministero. Essa è contenuta nella Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 ed è ad essa dedicata perché fitta di informazioni al riguardo.

Prima però di commentare la Circolare vale la pena ricordare i fondamenti giuridici del Comitato: essi sono contenuti nel Codice Civile negli articoli dal 39 al 42, dove all’articolo 41 è espressamente prevista per i Comitati la possibilità di essere dotati di personalità giuridica.      

Il Ministero argomenta la possibilità che i Comitati possano essere considerati Enti del Terzo settore in quanto l’articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 conosciuto come “Codice del Terzo settore” individua tutti i soggetti diversi dalle società che perseguono senza fini di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o attività di interesse generale contenute nell’articolo 5 del citato Decreto: al rispettare di queste condizioni, i soggetti, previa apposita domanda da presentare al Runts, possono diventare Enti del Terzo settore nelle varie forme previste e per le quali vi è una specifica sezione, come in precedenza ricordate.

I Comitati potranno essere dotati di personalità giuridica o meno.

I Comitati, possono acquisire la personalità giuridica attraverso le norme contenute nel Dpr. 361/2000 ma, per effetto dell’iscrizione al Runts, essi la acquisiscono secondo quanto indicato nell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017. Tuttavia, l’articolo 22 citato riguarda solo associazioni e fondazioni e non altri soggetti ma così interpretando in modo restrittivo questa norma, verrebbero esclusi i Comitati generando una situazione di questo tipo: i Comitati privi di personalità giuridica sarebbero ammessi al Runts ed i Comitati dotati di personalità giuridica acquisita quando erano fuori dal Runts la perderebbero per effetto dell’iscrizione al Runts. Per questa evidente disparità, il Ministero ritiene che anche i Comitati possono richiedere ed ottenere la personalità giuridica per effetto dell’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017.

Chiarito questo non secondario aspetto, il patrimonio minimo che il Comitato deve possedere, e mantenere nel tempo, è non inferiore a 30.000 euro. La ragione di questa scelta da parte del Ministero risiede nel fatto che proprio la forma giuridica scelta nel Comitato e la sua definizione civilistica è volta alla raccolta e alla gestione nonché alla conservazione e destinazione dei fondi lo rende simile ad un Ente filantropico che, lo ricordiamo, ha proprio come patrimonio minimo i 30.000 euro.

Infine, la Circolare conclude esaminando l’aspetto riguardante i poteri di devoluzione dei fondi del Comitato nel caso in cui il Comitato venisse a sciogliersi: qualora non sia espressamente normato nel contratto di Comitato sottoscritto in sede costitutiva, i poteri di devoluzione spetteranno all’Ufficio del Runts territorialmente competente.

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