A maggio 2025, ci sono importanti novità per i lavoratori del Settore Autostrade e trafori (Concessionari).
Le novità
L’accordo di rinnovo 18 luglio 2023, con vigenza contrattuale 18-07-2023/ 30-06-2025, e l’accordo 23 marzo 2024 si applica ai dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata. Gli accordi in esame prevedono che, per maggio 2025, ci sono le seguenti novità:
- Welfare: Le Parti convengono di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di euro 30 per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 ed euro 30 per dodici mensilità per l’anno 2025, da destinare a forme di welfare ai sensi delle normative di legge vigenti. Conseguentemente le Parti al secondo livello dovranno congiuntamente individuare le modalità ritenute più attinenti alla singola realtà aziendale. In caso di mancata definizione la somma dovrà essere versata al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. I valori economici di cui sopra avranno carattere di continuità anche successivamente alla scadenza contrattuale. A tale scopo, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale le Parti, anche in funzione dell’evoluzione della legislazione vigente in materia, valuteranno le modalità di corresponsione di detti importi ad oggi destinati al welfare aziendale;
- Premio di produttività: Le Parti, riconoscendo l’importanza di apprezzare e valorizzare l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo, valutano positivamente l’architettura definita con l’Accordo del 15 aprile 2021 per il triennio 2022-2024 (anni di erogazione), che ha consentito il raggiungimento dei target prestabiliti coniugando i risultati economici aziendali con l’impatto positivo determinato dal coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nel conseguimento degli obiettivi aziendali. Pertanto, nel quadro di quanto previsto dall’art. 46 lettera B) del vigente CCNL, le Parti convengono di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024 (erogazione 2025). Il Premio, che intende misurare i risultati conseguiti nell’anno 2024, ha validità annuale, nelle more della definizione di un nuovo Premio di Produttività e di Risultato che sarà discusso nell’ambito della contrattazione di secondo livello in via di sviluppo. Ai fini della determinazione del Premio, vengono individuati i seguenti quattro parametri: Redditività, Asset Integrity e Digitalizzazione, Sicurezza e Qualità, Sostenibilità. I parametri sono altresì suddivisi in specifici indicatori. Il Premio misura il raggiungimento dei singoli target individuati, prevede una soglia di accesso per ogni specifico indicatore, premia l’over performance, paga con distribuzione lineare i risultati raggiunti, se superata la soglia di accesso. Il valore base complessivo del Premio, suddiviso nei singoli indicatori, è pari ad € 2.200 lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori. Gli importi, per tutti gli indicatori del Piano, verranno articolati per gli altri livelli sulla base dei parametri della scala di inquadramento prevista dal vigente CCNL. I quattro parametri che compongono il Premio vengono articolati come da tabella in allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo. Il Premio sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda. Il Premio verrà corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1° marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente. Per il personale con contratto a tempo parziale il Premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione, comprendendo a tali effetti le ore supplementari prestate nell’anno precedente, con esclusione delle ore trasformate in riposi compensativi e confluiti nella banca ore. La quota giornaliera si determina dividendo per 22 un dodicesimo dell’importo annuo spettante; la quota mensile è pari a 1/12 dell’importo annuo spettante. Per il pagamento del Premio troveranno applicazione i seguenti criteri: in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non verrà corrisposta una quota giornaliera del premio; in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’80% di quella giornaliera. Gli importi del Premio di cui al presente Accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato sarà corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. Detto premio verrà corrisposto, ripartito in quote mensili, a tutto il personale a termine con le stesse modalità di cui sopra.