L’attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica in aree ufficialmente protette aperte al pubblico non beneficiano, se non è previsto un biglietto di ingresso, del regime di esenzione previsto per le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 125 del 30 aprile 2025 ha esaminato il trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, all’attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica (GAE).
Il dubbio interpretativo è relativo all’ambito applicativo dell’art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972, che esenta dall’imposta le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
L’esenzione, oltre che alle visite di luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati dalla norma, è estesa anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni sono equipollenti e, inoltre, l’agevolazione è limitata alla mera visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni, quali, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno, quindi, assoggettate ad imposta.
L’esenzione riguarda, pertanto, sia il corrispettivo versato per la visita, sia quello pagato per altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quali l’eventuale fornitura di audioguida e dell’accompagnatore.
Secondo la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, le prestazioni di accompagnamento, svolte nella qualità di GAE e nell’esercizio della propria professione, relative alla visita in aree ufficialmente protette, possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui al citato art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972.
Considerata la valenza oggettiva della predetta disposizione, che non riporta un’elencazione tassativa dei luoghi la cui visita può essere ritenuta un’operazione esente da IVA, l’istante è dell’avviso che possono ritenersi, in linea generale, esenti anche le prestazioni inerenti alle visite di parchi naturalistici, parchi acquatici e fluviali, riserve naturalistiche, giardini e orti botanici, ovvero di aree ufficialmente protette ai sensi dell’art. 2 della L. n. 394/1991 e del D.M. 27 aprile 2010.
Nel caso di specie, le aree protette sono aperte al pubblico, ma non sono previsti biglietti di ingresso.
In assenza dell’emissione di un ticket di ingresso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il servizio di accompagnamento sia rilevante ai fini IVA come autonoma prestazione imponibile.