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Dichiarazione precompilata dal 30 aprile: istruzioni e modalità di accesso

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Dichiarazione precompilata dal 30 aprile: istruzioni e modalità di accesso

mercoledì, 30 aprile 2025

L’AdE ha reso note, con un provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025, le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la possibilità di accedere, dal 30 aprile 2025, alla dichiarazione dei redditi precompilata per tutti quei contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati e, in via sperimentale, anche per i contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da questi ultimi.

Nel provvedimento pubblicato in data 24 aprile 2025, l’AdE specifica le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata, chiarendo, in primo luogo, quelli che sono i documenti cui il contribuente o gli eventuali soggetti autorizzati avranno accesso:

  • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno di imposta precedente;
  • elenco delle informazioni attenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati degli oneri detraibili e deducibili, quali contributi previdenziali e assistenziali, spese funebri,  spese sanitarie e relativi rimborsi – per un elenco completo, si veda il provvedimento stesso, in allegato. L’AdE individua anche gli oneri che possono essere portati in deduzione o detrazione dei familiari fiscalmente a carico. Si ricorda che il contribuente ha l’obbligo di modificare la dichiarazione proposta se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa da quella risultante.

Similmente, l’Agenzia delle Entrate riporta anche i dati relativi ai proventi derivanti della cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fondi rinnovabili e i dati relativi di redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020.

In via sperimentale e per i redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei soggetti che aderiscono al regime forfettario, l’AdE utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.

Accesso da parte del contribuente

Il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata direttamente dalla sua area riservata, accessibile tramite CNS, Spid, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.

Sarà dunque possibile svolgere una serie di operazioni relativamente alla dichiarazione:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
  • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata – si ricorda a tal fine al contribuente di inserire un indirizzo di posta elettronica o un numero di cellulare validi, per ricevere tutte le comunicazioni relative alla propria dichiarazione;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, è inoltre resa disponibile una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata: i dati confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello 730.

Si ricorda che il contribuente può richiedere di abilitare all’accesso ai servizi online dell’Agenzia una persona fisica di fiducia, la quale, accedendo con le sue credenziali, potrà decidere se operare per proprio conto o nell’interesse di un’altra persona fisica.

Similmente, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede dovranno utilizzare le proprie credenziali per l’accesso, purché siano stati preventivamente abilitati. Vi sono diverse modalità di richiesta di tale abilitazione:

  • servizio web disponibile nell’area riservata, nella sezione “Autorizzazioni”, dove l’erede può dichiarare la propria condizione;
  • richiesta, sottoscritta con firma digitale, inviata tramite PEC a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia;
  • di persona, recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale ed esibendo la documentazione attestante la propria condizione di eredo o una dichiarazione sostitutiva della stessa.

Una simile procedura è prevista per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti: l’utente potrà accedere con le sue credenziali, purché preventivamente abilitato all’accesso ai servizi online disponibili nell’area riservata, come indicato dal provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023, che si allega e cui si rimanda.

Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF, del professionista abilitato e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni

Tutti i soggetti autorizzati devono acquisire la delega per l’accesso ai documenti, secondo quanto indicato di seguito:

  • La delega deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.
  • In alternativa, se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
  • Le deleghe devono contenere i seguenti dati: C.F. e dati anagrafici del contribuente; anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata; data di conferimento della delega; indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione delle diverse informazioni accessorie.
  • Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale o dall’erede, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni acquisiscono anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentante legale o erede.
  • Le deleghe sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, ove vengono indicati: numero progressivo e data, C.F. e dati anagrafici del delegante; estremi del documento di identità del delegante.
  • L’eventuale revoca è acquisita con le medesime modalità.

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede ai documenti solo previa acquisizione della delega e con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso la Certificazione Unica, e solo se dalla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata risulta aver prestato l’assistenza fiscale. Tali utenti possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali. Si ricorda che i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di conservare la delega e di consegnare al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituito, nonché le copie delle deleghe.

I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati accedono ai documenti con riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una dichiarazione precompilata, previa acquisizione della delega. Tutti i soggetti sopramenzionati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, che accederanno dunque alle dichiarazioni precompilate mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata.

Vi sono due modalità per richiedere l’accesso ai documenti:

  1. Richiesta tramite file

È possibile accedere ai documenti mediante la trasmissione all’AdE, attraverso il servizio telematico Entratel/Fisconline, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede tale accesso.

Il file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche disponibili nell’Allegato A del provvedimento in oggetto, che si allega.

Nel file devono essere indicati i seguenti dati:

  • C.F. del soggetto richiedente;
  • C.F. del soggetto incaricato nel caso in cui questi sia presente;
  • per ciascun contribuente: C.F., reddito complessivo e importo del rigo “differenza” – o, in alternativa, se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione – numero e data della delega, tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;
  • modello dichiarativo richiesto;
  • codice hash del file in formato pdf contenente la delega del contribuente delegante;
  • modalità di sottoscrizione della delega.

I file potranno essere inviati a partire dal 30 aprile 2025 per quanto riguarda il modello 730 e dal 7 maggio per quanto riguarda il modello Redditi Persone Fisiche.

Il sistema fornirà, entro tre giorni dall’invio della richiesta e nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un file contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati e la relativa diagnostica. Si rende necessario, in caso di errori, inviare un nuovo file.

Per le richieste regolarmente pervenute nei primi cinque giorni dalla data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata entro cinque giorni dalla data della richiesta. Per le richieste pervenute a partire dal sesto giorno, i documenti sono resi disponibili entro tre giorni dalla data della richiesta. Sono altresì resi disponibili gli elenchi dei soggetti per i quali è stata predisposta la dichiarazione precompilata e per i quali la stessa non è stata predisposta.

Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i documenti vengono cancellati dall’area riservata.

In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare una nuova richiesta.

2. Richiesta tramite web

La richiesta può essere effettuata tramite le funzionalità dell’area riservata, previa autenticazione tramite le credenziali cui si è precedentemente fatto riferimento.

È necessario fornire i seguenti dati:

  • C.F. del contribuente;
  •  reddito complessivo e importo del rigo “differenza” – o, in alternativa, se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;
  • modello dichiarativo richiesto.

Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie.

I documenti sono resi disponibili in tempo reale.

Così come per la precedente modalità, in caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare una nuova richiesta.

Presentazione diretta della dichiarazione

Il contribuente può successivamente inviare la dichiarazione accettata, modificata o integrata direttamente all’AdE a partire dal 15 maggio.

L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta contenente la data di presentazione della stessa e il riepilogo dei principali dati contabili.

L’AdE rende altresì disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. Qualora non fosse possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile, l’Agenzia provvede a darne comunicazione direttamente al contribuente tramite avviso nell’area riservata e messaggio via mail. Qualora, invece, il sostituto d’imposta non fosse tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, è compito del sostituto stesso comunicare all’Agenzia, tramite apposita funzionalità disponibili tra i servizi telematici, il codice fiscale del contribuente, al quale verrà inviata comunicazione direttamente dall’AdE. In tali casi, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto o, in alternativa, rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone Fisiche, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione.

Si ricorda, infine, che i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area riservata, del codice fiscale del coniuge dichiarante.

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