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Quanti giorni di assenza ingiustificata?

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Quanti giorni di assenza ingiustificata?

mercoledì, 23 aprile 2025

Con il Collegato Lavoro si è introdotta una specifica procedura per procedere al licenziamento del lavoratore che si assenti senza giustificato motivo onde evitare il pagamento del c.d. Ticket di licenziamento. Si parla in tal senso delle “Dimissioni per fatti concludenti”.

Dinnanzi all’assenza ingiustificata del lavoratore è facoltà del datore di lavoro scegliere se procedere con il licenziamento ovvero intraprendere la strada delle dimissioni per fatti concludenti. In questa seconda ipotesi, il datore di lavoro sarà tenuto a seguire una serie di fasi dettagliate: primo fra tutti verificare quanti giorni debbano trascorrere per poter parlare di assenza ingiustificata.

L’articolo 19 della L. 203 del 2024 dispone che l’assenza è ritenuta ingiustificata, trascorsi quindici giorni: quindi dal sedicesimo, in assenza di altra specificazione contrattuale.

Sul punto è intervento altresì il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una lettera rivolta al Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro chiarendo che, nonostante l’articolo 19 non preveda espressamente l’inderogabilità dei 15 giorni, in applicazione del principio del favor prestatoris, non sono consentite “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”.

Per tale ragione la contrattazione collettiva potrà prevedere un termine di assenza ingiustificata solo inferiore ai 15 giorni, altrimenti si dovrà intendere applicato quello legale.

Una volta decorso il termine per cui potrà ritenersi un’assenza ingiustificata, il datore di lavoro che intende proseguire la strada delle dimissioni per fatti concludenti, dovrà comunicare all’Ispettorato del Lavoro che si è proceduto a ritenere il lavoratore dimissionario, fornendo allo stesso una serie di informazioni necessarie (dati anagrafici, contrattuali, recapiti). La verifica da parte dell’Ispettorato si intende facoltativa; tuttavia la conclusione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale.

Laddove poi l’Ispettorato abbia ricevuto da parte del lavoratore elementi che facciano intendere che si tratti di un’assenza ingiustificata dovuta a causa di forza maggiore, ovvero ad una responsabilità datoriale, l’ispettorato comunicherà l’inefficacia delle dimissioni per fatti concludenti.

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