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AdE: istituzione delle modalità di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria

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AdE: istituzione delle modalità di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria

martedì, 22 aprile 2025

Con il provvedimento pubblicato in data 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo.

L’Agenzia delle Entrate, in data 17 aprile 2025, ha comunicato, tramite la pubblicazione di un provvedimento, le modalità di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente, in attuazione dell’art. 6, comma 5-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”). Tale comma stabilisce l’obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, di comunicare l’esito negativo della procedura di controllo entro 60 giorni dal termine della stessa.

È utile, prima di tutto, ricordare il contenuto della comunicazione:

  • il mittente risulta essere l’AdE;
  • il titolo fa riferimento all’esito dell’attività istruttoria avviata con l’invio del questionario e/o dell’invito di comparizione, successivamente identificati tramite il riferimento agli estremi identificativi e all’anno di emissione;
  • nel testo del messaggio si informa il contribuente che la procedura si è conclusa senza che siano state rilevate violazioni;
  • si individua la struttura dell’AdE che ha emesso l’atto istruttorio di controllo.

Le modalità di comunicazione riportate nel provvedimento prevedono l’impiego dei seguenti strumenti:

  • applicazione IO, con un messaggio inviato con notifica push al dispositivo degli utenti che abbiano abilitato il servizio “Comunicazioni per te”;
  • applicazione AgenziaEntrate, tramite la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche dell’app. Tale comunicazione è altresì visibile nell’area riservata del sito internet dell’AdE;
  • PEC.

Si segnala, infine, che il sopracitato comma 5-bis dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente specifica che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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