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Processo tributario, Corte Costituzionale: sì al deposito in appello di procure e deleghe

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Processo tributario, Corte Costituzionale: sì al deposito in appello di procure e deleghe

lunedì, 07 aprile 2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nella parte in cui vieta il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti per la legittimità della sottoscrizione degli atti.

La disposizione censurata prevedeva un divieto assoluto di produrre in secondo grado tali documenti, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, evidenziando come tale preclusione potesse compromettere il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza.

La Corte ha riconosciuto che il divieto di produrre in appello le deleghe e le procure, elementi essenziali per verificare la legittimità della rappresentanza processuale, rappresenta una limitazione irragionevole del diritto di difesa. Tale preclusione, infatti, impedisce alle parti di sanare eventuali carenze documentali emerse nel corso del giudizio, compromettendo il principio del giusto processo.​

Diversamente, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative al divieto di produrre in appello le notifiche dell'atto impugnato o degli atti presupposti, ritenendo che tale limitazione sia giustificata dall'esigenza di garantire la tempestività e l'efficienza del processo tributario. In questo contesto, la produzione tardiva di tali documenti potrebbe infatti pregiudicare il corretto svolgimento del giudizio e l'equilibrio tra le parti.​

Inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, nella parte in cui prevede l'applicazione immediata delle nuove disposizioni ai giudizi di appello instaurati dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Secondo la Corte, tale applicazione retroattiva viola il principio di affidamento e lede il diritto di difesa delle parti coinvolte in giudizi già pendenti

La pronuncia in esame riveste particolare rilievo sistematico nell’ambito del processo tributario, in quanto riafferma la centralità del diritto di difesa e la necessità di garantire alle parti la possibilità di sanare in appello eventuali carenze documentali inerenti alla legittimazione processuale. Ne consegue che gli operatori professionali, anche alla luce del nuovo quadro interpretativo tracciato dalla Consulta, dovranno ricalibrare con attenzione le proprie strategie difensive, assicurando una gestione documentale tempestiva, coerente e conforme ai canoni di effettività della tutela giurisdizionale.

In conclusione, la sentenza n. 36/2025 rappresenta un significativo intervento della Corte Costituzionale volto a bilanciare le esigenze di efficienza del processo tributario con la tutela dei diritti fondamentali delle parti, in particolare il diritto di difesa, garantendo così un equo e corretto svolgimento del giudizio.

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